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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine
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Ordinanza sulla costruzione dei battelli 747.201.7
dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni4 (DATEC) emana prescrizioni sul genere, sull’ampiezza e sullo scadenzario delle notifiche da trasmettere.
Art. 16 Infrastruttura
Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie e dell’ordinanza del 2 febbraio 20005 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari sono applicabili per analogia alla procedura d’approvazione dei piani relativi alle costruzioni e all’infrastruttura che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di un’impresa pubblica di navigazione e alle costruzioni e all’infrastruttura di terzi (impianti accessori).
Art. 17 cpv. 3 e 4
3I documenti da sottoporre per approvazione relativi ai battelli non alimentati con vettori energetici particolari sono definiti dalla parte I delle disposizioni d’esecuzione. L’autorità competente può esigere dal richiedente ulteriori documenti e prove.
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Concerne soltanto il testo tedesco.
Da inserire prima del titolo che precede il capitolo 3
Art. 17a Impianti di propulsione con vettori energetici particolari
1I documenti da sottoporre per approvazione relativi ai battelli alimentati con vettori energetici particolari sono definiti dalla parte II delle disposizioni esecutive. L’autorità competente può esigere dal richiedente ulteriori documenti e prove.
2Per vettori energetici particolari si intendono i combustibili o i carburanti utilizzati direttamente o indirettamente per la propulsione di un battello o per l’esercizio di un gruppo ausiliario e diversi da combustibile diesel, energia a vapore o energia elettrica. In caso di dubbio, spetta all’UFT decidere la classificazione di un vettore energetico.
Art. 17b Impianti ad aria compressa e caldaie a vapore
L’impresa di navigazione deve sottoporre all’autorità competente:
a. per le caldaie a vapore previste a bordo per la propulsione di battelli o gruppi ausiliari: un’analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l’infrastruttura soddisfa i requisiti di sicurezza essenziali stabiliti nell’allegato I della direttiva 97/23/CE6 o una prescrizione con requisiti e-
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Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.
5 RS 742.142.1
6 Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 mag. 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003, GU 284 del 31.10.2003, pag. 1.