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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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Ordinanza sulla costruzione dei battelli 747.201.7

Art. 29 Installazioni delle macchine, impianti per combustibile

1

Le macchine e i gruppi ausiliari nonché le installazioni annesse devono essere costruiti e montati in modo ineccepibile dal profilo della tecnica di sicurezza.

2Per i battelli la cui lunghezza sul piano di galleggiamento non supera i 20 m l’autorità competente può, in singoli casi, autorizzare l’impiego di motori fuoribordo a benzina, sempre che la sicurezza non ne risulti pregiudicata. Può vincolare la costruzione e l’esercizio di tali battelli a condizioni.

3

Il propulsore del battello, e in particolare le installazioni a bordo responsabili dell’avanzamento, devono poter essere avviati e arrestati e devono consentire l’inversione di marcia in modo affidabile.

4

I serbatoi di combustibile devono essere montati in luoghi idonei e sicuri del battello. La distanza tra la parete del recipiente e lo scafo deve essere la più grande possibile. Per i serbatoi destinati a immagazzinare vettori energetici particolari e per le tubature che durante l’esercizio del battello sono riempite di vettori energetici particolari l’autorità competente può ordinare il rispetto di particolari distanze di sicurezza dallo scafo.

5I serbatoi e le tubature devono essere costruiti in materiale idoneo all’immagazzinamento per un periodo prolungato di combustibili o vettori energetici particolari e resistere alle sollecitazioni prevedibili.

Art. 29a Installazioni per vettori energetici particolari

Il DATEC emana disposizioni concernenti le installazioni per l’impiego e l’immagazzinamento di vettori energetici particolari per la propulsione del battello e per l’esercizio di gruppi ausiliari a bordo dei battelli per passeggeri.

Art. 30 Impianti di comando, timoneria

1

I battelli devono essere equipaggiati con impianti di comando e timoneria affidabili, corrispondenti al loro impiego, alle loro dimensioni principali e alle loro condizioni d’esercizio e che garantiscano una buona manovrabilità.

2

Qualora non vi siano due impianti di comando e timonerie indipendenti, dev’essere disponibile un impianto di comando d’emergenza completamente indipendente dal comando principale.

3

La posizione dell’impianto di comando o della timoneria dev’essere chiaramente riconoscibile nel posto del timoniere e dai posti di governo all’aperto.

Art. 31 Impianti per l’esaurimento della sentina

1

I battelli devono essere equipaggiati con impianti di esaurimento della sentina che consentano di vuotare i compartimenti delimitati da paratie.

2

Le pompe di sentina devono essere auto-aspiranti. Devono essere mantenute costantemente pronte all’uso e poter essere impiegate facilmente e in modo sicuro. La quantità, la disposizione e l’azionamento delle pompe di sentina nonché le dimensioni delle tubature per l’esaurimento della sentina dipendono dalla grandezza del battello.