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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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747.201.7 Ordinanza sulla costruzione dei battelli

quiparabili; la parte dell’infrastruttura per la quale è stata constatata la conformità non deve essere presa in considerazione nell’analisi dei rischi;

b. per gli impianti ad aria compressa che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE: un’analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale risulta che l’impianto ad aria compressa soddisfa le disposizioni della direttiva.

Art. 18 Principio

I battelli possono entrare in servizio soltanto con l’autorizzazione dell’autorità competente. Per le costruzioni e l’infrastruttura di imprese pubbliche di navigazione l’UFT determina, approvando i piani, se è necessario rilasciare un’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 20.

Art. 18a Esame per il rilascio della licenza di navigazione

Nell’ambito del rilascio della licenza di navigazione secondo l’articolo 96 dell’ordinanza dell’8 novembre 19787 sulla navigazione interna l’autorità competente esamina se il battello soddisfa le esigenze della presente ordinanza e delle disposizioni d’esecuzione.

Art. 19 cpv. 3

Abrogato

Art. 20 Infrastruttura

Effettuato il collaudo dell’infrastruttura, l’UFT rilascia l’autorizzazione d’esercizio. Essa può essere vincolata a condizioni. Il collaudo può comprendere una prova pratica.

Art. 21 cpv. 1

1

Dopo trasformazioni che incidono essenzialmente sulla sicurezza, può essere ordinata una nuova prova dei battelli e dell’infrastruttura.

Art. 28 cpv. 2

Abrogato

7 RS 747.201.1