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Consultazione 2011/77: Ordinanza del 14 marzo 1994 concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB) e Disposizioni esecutive del DATEC del 23 aprile 2007 all'ordinanza sulla costruzione dei battelli (DE-OCB) · 11 pagine

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747.201.7 Ordinanza sulla costruzione dei battelli 2

L’autorità di vigilanza può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e rapporti sulla gestione dei rischi nonché altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione.

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Se stabilisce che un battello o un’infrastruttura può mettere in pericolo la sicurezza di persone o di merci oppure nutre timori fondati in merito, l’autorità di vigilanza ordina che l’impresa di navigazione prenda le misure necessarie per ristabilire la sicurezza.

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Se le misure prese dall’impresa di navigazione non sono sufficienti a ripristinare la sicurezza, l’autorità di vigilanza può:

a. ordinare che l’impresa di navigazione prenda misure di portata più ampia; o

b. incaricare terzi affinché questi prendano misure appropriate.

5Se la sicurezza lo impone, l’autorità di vigilanza può limitare o vietare l’esercizio con effetto immediato e revocare la licenza di navigazione di un battello o bloccare l’infrastruttura.

Art. 11 Collaborazione

1Le imprese di navigazione sono tenute a fornire in ogni momento informazioni ai rappresentanti dell’autorità competente e a presentare loro tutta la documentazione, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e all’infrastruttura.

2Le imprese di navigazione devono coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell’autorità competente e i periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.

Art. 12 Responsabilità delle imprese di navigazione

Le imprese di navigazione provvedono affinché la costruzione dei battelli e dell’infrastruttura sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione venga effettuata.

Art. 13 Organizzazione d’esercizio

L’organizzazione d’esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell’impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari dei vettori energetici utilizzati e dell’infrastruttura; deve inoltre garantire la manutenzione.

Art. 14 Prescrizioni d’esercizio

Le imprese di navigazione emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio.

Art. 15 cpv. 1

1Le imprese pubbliche di navigazione presentano regolarmente all’UFT un rapporto sullo stato dei loro battelli e della loro infrastruttura. Il Dipartimento federale