Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 14 pagine
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datore di lavoro svizzero non potrebbe essere obbligato a procurarsi informazioni all’estero presso società di gruppo. Va evitato un onere amministrativo supplementare.
FER Formula la stessa proposta espressa dall’USI.
SIH Chiede di completare il titolo: «Attestazione in caso di residenza fiscale nel mo-
mento della realizzazione in Svizzera».
Proposta per il tenore del capoverso 1: «Se la Svizzera durante il periodo di servizio non ha goduto o ha goduto solo parzialmente del diritto di imposizione per il reddito relativo alla partecipazione di collaboratore derivante da attività lucrativa dipendente, e il collaboratore nel momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro è assoggettato fiscalmente in Svizzera in ragione di criteri soggettivi, il datore di lavoro svizzero è tenuto a fornire le seguenti indicazioni riguardo alle attestazioni ai sensi degli articoli 6 e 7:
a. il numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente;
Capoverso 2: Il vantaggio valutabile in denaro imposto in Svizzera va calcolato secondo la seguente formula:
(vantaggio complessivo valutabile in denaro * numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente) / numero dei giorni dell’intero periodo di servizio. Ai fini della determinazione dell’aliquota va considerato il vantaggio complessivo valutabile in denaro».
TK Il rimando agli articoli 5 e 6 non sarebbe sensato, poiché non si potrebbe richiedere
un’attestazione per ogni assegnazione.
Riguardo al rapporto: andrebbe completato, in quanto i buoni dovrebbero pure sottostare all’imposizione proporzionale.
Si rinvia inoltre alle osservazioni sul periodo di maturazione formulate riguardo all’articolo 3. Se ci si basasse sul periodo di maturazione nel senso usuale,
l’imposizione proporzionale sarebbe conforme al modello di convenzione OCSE, nonostante il riferimento ai giorni di residenza. Il modello di convenzione si basa sui giorni di lavoro.
Quale seconda priorità, si potrebbe eventualmente evitare di definire il periodo di attesa quale intervallo di tempo.
Il rapporto menziona inoltre in modo errato che il datore di lavoro svizzero sarebbe in grado di procurarsi le informazioni richieste. Anche se esistessero strumenti elettronici, l’acquisizione delle informazioni richieste comporterebbe una considerevole mole di lavoro. Nonostante ciò è opportuno obbligare i datori di lavoro a procurarsi tali dati. Se non fosse possibile ottenerli, ai fini del computo non dovrebbe esistere la possibilità di sostituire semplicemente i giorni di residenza con i giorni di lavoro.
4.3.5 Articolo 8 Attestazione in caso di partenza del collaboratore
Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG Il presente articolo non considererebbe tutti i possibili casi, ad esempio se il colla-
boratore dovesse lasciare la Svizzera dopo l’assegnazione e ritornare nel nostro Paese prima del periodo di maturazione.
BL È favorevole alla formula.
SG Solleva dubbi riguardo alla possibilità di obbligare il datore di lavoro ad attestare la
residenza. Il capoverso 3 sarebbe in contraddizione con l’articolo 107 LIFD. Propone di completare questo capoverso integrando l’articolo 14 capoverso 1 secondo periodo OIFo. Anche il capoverso 4 andrebbe completato, sottoponendo gli stabilimenti d’impresa all’obbligo di comunicazione.
SO Propone le stesse osservazioni formulate riguardo all’articolo 7.
SZ È favorevole al capoverso 3, in quanto rappresenta una soluzione corretta. Sottoli-