Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 14 pagine

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nea tuttavia la necessità di una precisazione: poiché non sussiste alcun obbligo del datore di lavoro di inoltrare il certificato di salario direttamente alle autorità fiscali, sarebbe necessario regolare in modo chiaro a chi debba inoltrare l’attestazione. ZG Chiede di modificare i capoversi 3 e 4.

Cpv. 3: «Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la comunicazione alle autorità fiscali cantonali dell’ultimo domicilio del collaboratore».

Cpv. 4: «Se in Svizzera detiene unicamente uno stabilimento d’impresa, il datore di lavoro straniero è tenuto a trasmettere la comunicazione alle autorità fiscali cantonali dell’ultimo domicilio del collaboratore».

ZH Chiede di cambiare il capoverso 3 come segue: «Il datore di lavoro è tenuto a pre-

sentare la comunicazione ai fini del rilevamento dell’imposta alla fonte alle competenti autorità fiscali del Cantone in cui ha sede». Per la motivazione si rinvia

all’articolo 107 LIFD, che statuisce la competenza per il rilevamento dell’imposta alla fonte.

TI Chiede lo stesso adeguamento linguistico proposto per l’articolo 7.

Associazioni mantello, organizzazioni e altri

USI Stesse osservazioni formulate in merito all’articolo 5 capoverso 2.

FER Stesse osservazioni formulate in merito all’articolo 5 capoverso 2.

SIH Chiede di completare il titolo: «Attestazione in caso di residenza fiscale nel mo-

mento della realizzazione all‘estero».

Propone una nuova formulazione del capoverso 1:

«Se la Svizzera durante il periodo di servizio non ha goduto o ha goduto solo parzialmente del diritto di imposizione per il reddito relativo alla partecipazione di collaboratore derivante da attività lucrativa dipendente, e il collaboratore nel momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro non è assoggettato fiscalmente in Svizzera in ragione di criteri soggettivi, il datore di lavoro svizzero è tenuto ad:

b. attestare il numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente»;

Propone pure una nuova formulazione del capoverso 2:

«Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

(vantaggio complessivo valutabile in denaro * numero di giorni del periodo di servizio durante i quali la Svizzera gode del diritto di imposizione per il relativo reddito da attività lucrativa dipendente) / numero dei giorni dell’intero periodo di servizio». TK Il termine «realizzazione» andrebbe sostituito con «esercizio», «fornitura di azioni»

o «pagamento». Riguardo al capoverso 3 si auspica che venga applicata

l’imposizione alla fonte nel Cantone in cui ha sede il datore di lavoro; la trasmissione al Cantone di domicilio (2° periodo) non sarebbe necessaria.

4.4 Sezione «Casi speciali»

4.4.1 Articolo 9 Scadenza anticipata del periodo di attesa nel caso di azioni di collaboratore

Amministrazioni cantonali delle contribuzioni

AG Dal profilo materiale il presente articolo andrebbe oltre l’obbligo legale di attesta-

zione. La formula proposta andrebbe introdotta nella legge o in un’ordinanza specifica. Inoltre essa riprenderebbe la prassi zurighese.

BL Solleva dubbi in merito all’esistenza di una base giuridica sufficiente per

l’imposizione in caso di scadenza anticipata.