Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 14 pagine
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SO Dubita che esista una norma che giustifichi la delega, anche se fondamentalmente
è favorevole alla formula. Mancherebbe tuttavia un rinvio ad eventuali anni di attesa interrotti.
TG Chiede ulteriori indicazioni come all’articolo 4.
TI Chiede un adeguamento linguistico per i capoversi 2, 3 e 4, rinviando alle osserva-
zioni formulate riguardo all’articolo 4.
Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI L’articolo 9 sarebbe in contraddizione con l’articolo 16 capoverso 3 LIFD. In caso di
scadenza anticipata del periodo di attesa risulterebbe un utile da capitale esente da imposta, pertanto l’articolo 9 andrebbe soppresso. Definire il periodo di attesa rimanente quale base di calcolo sarebbe sbagliato già dal punto di vista intuitivo. Si chiede di considerare il precedente divieto di disporre.
FER Formula la stessa osservazione proposta dall‘USI.
TK Critica il fatto che la considerazione del valore venale nel momento della liberazio-
ne porterebbe all’imposizione dell’utile da capitale o addirittura a una perdita di capitale. Sarebbe necessario introdurre nell’OParC la possibilità di garantire uno sconto in caso di assegnazione. Chiede inoltre che «anche gli anni di attesa incompleti possono essere considerati nel fattore (n).»
4.4.2 Articolo 10 Restituzione di azioni di collaboratore
Amministrazioni cantonali delle contribuzioni
AG Dal profilo materiale l’OParC va oltre l’obbligo legale di attestazione. La formula
andrebbe inserita nella legge o in un’ordinanza specifica. Inoltre essa riprenderebbe di nuovo la prassi zurighese.
BL Solleva dubbi in merito all’esistenza di una base giuridica sufficiente per le spese di
conseguimento del reddito.
SG Auspica che il rapporto chiarisca che le spese di conseguimento del reddito cado-
no sotto l’articolo 26 capoverso 1c «altre spese professionali». Chiede una precisazione in merito alla deduzione al capoverso 3.
SO Il concetto di deduzione fiscale è troppo poco tecnico. La deduzione a cui si fa rife-
rimento riguarda i proventi. Una deduzione dovrebbe inoltre essere possibile solo se i collaboratori sono obbligati ad effettuare la restituzione.
TG Il concetto di deduzione fiscale è troppo vago. Sarebbe necessario rinviare alla
riduzione della base di calcolo applicabile all’imposta sul reddito. Il capoverso 3 andrebbe inoltre soppresso, in quanto in contraddizione con l’articolo 1.
TI Chiede lo stesso adeguamento linguistico proposto all’articolo 4.
Associazioni mantello, organizzazioni e altri
USI Chiede l’introduzione del sistema del minimo salariale, rinviando alla presa di
posizione della FER.
FER Formula la stessa richiesta dell‘USI, ma senza motivarla ulteriormente.
SIH Chiede di completare il capoverso 4: «Se l’importo restituito supera il valore venale
attuale - dopo deduzione dello sconto per l’eventuale periodo di attesa rimanente - o il valore formulare, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L’attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 10 capoverso 4».
TK Chiede di completare il capoverso 3: «Anche gli anni di attesa incompleti possono
essere considerati nel fattore (n).»