Rapporto Compendio
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine
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costruzione fabbricati in Svizzera e accompagnati dai documenti di conformità nell’UE, negli Stati AELS e in Turchia senza che vi siano ostacoli tecnici al commercio.
Le responsabilità imposte agli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura (fabbricanti, importatori, distributori, mandatari) in conformità al riveduto diritto in materia di prodotti da costruzione esistono in gran parte già oggi e non comportano in linea di principio nuovi obblighi. Gli attuali documenti di conformità secondo la LProdC (2001) e la LSPro contengono informazioni per un impiego sicuro e appropriato del prodotto. In base alla variante I questi obblighi devono essere alleggeriti e semplificati. Ciò che invece non cambia è il fatto che le informazioni sul prodotto, che il fabbricante acclude al prodotto e che in futuro dovranno essere contenute nella dichiarazione di prestazione e nelle informazioni sulla sicurezza, devono giungere in maniera precisa, inalterata e diretta agli utilizzatori del prodotto, per non pregiudicare l’impiego sicuro del prodotto ai sensi alla sicurezza del prodotto e dell’opera di costruzione.
La soluzione proposta dalla riveduta LProdC permette di bilanciare gli interessi in gioco, ovvero quelli degli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura da una parte e quelli degli utilizzatori dall’altra. Quest’ultimi devono essere tutelati attraverso gli obblighi imposti agli operatori economici della catena di fabbricazione e fornitura di prodotti da costruzione. La riveduta legislazione sui prodotti da costruzione non contiene disposizioni sulle responsabilità degli utilizzatori. Le informazioni sulle prestazioni dei prodotti redatte dal fabbricante che l’importatore, il mandatario e il distributore devono trasmettere in maniera precisa, inalterata e diretta all’utilizzatore del prodotto costituiscono l’aspetto centrale della LProdC. Gli utilizzatori sono in particolare civilmente responsabili della costruzione e dell’uso di un’opera. Gli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura devono allegare al prodotto le pertinenti informazioni, ad esempio le istruzioni per l’uso – eventualmente in forma elettronica – affinché gli utilizzatori possano decidere se il prodotto è adatto all’uso previsto e se rispetta le eventuali disposizioni di legge per quanto concerne determinate prestazioni.
Conformemente alla riveduta legislazione sui prodotti da costruzione gli attuali organismi svizzeri di valutazione della conformità devono offrire ai fabbricanti una prestazione paragonabile a quella odierna: a seconda del sistema applicabile di valutazione e verifica della costanza della prestazione essi devono valutare e verificare i prodotti in base alle norme tecniche armonizzate e ai documenti per la valutazione europea, sorvegliare e certificare il controllo della produzione in fabbrica e certificare i prodotti.
Gli operatori economici maggiormente toccati dalla revisione, rappresentati in particolare dai membri dalla Commissione dei prodotti da costruzione, hanno collaborato attivamente alla preparazione dei presenti avamprogetti. Essi si sono espressi a favore di un recepimento per quanto possibile integrale del regolamento europeo sui prodotti da costruzione in modo che possa essere portata avanti la via bilaterale. Appoggiano esplicitamente gli avamprogetti.