Rapporto Compendio

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine

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• Descrizione precisa delle responsabilità di parti terze: l’avamprogetto re-

golamenta dettagliatamente le responsabilità di parti terze. Sono considerate parti terze gli organismi notificati (attualmente gli organi di valutazione della conformità) che il fabbricante, a seconda della procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione, coinvolge nel processo di fabbricazione e a cui sono affidati compiti di parte terza indipendente. Questi compiti consistono nella prova dei prodotti, nell’ispezione e nella certificazione dei processi di produzione e dei prodotti. Sono altresì parti terze gli organismi di valutazione tecnica (attualmente gli organi competenti per il benestare) che possono rilasciare le valutazioni tecniche europee nei settori di prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme tecniche armonizzate. Parti terze sono infine i punti di contatto di prodotti che rendono accessibili agli operatori economici della catena di fabbricazione e di fornitura informazioni sulle prescrizioni relative all’immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato, all’incorporazione, al montaggio o all’installazione di prodotti da costruzione in Svizzera.

• Sistema di vigilanza del mercato più efficace: il regolamento europeo in-

troduce un altro nuovo elemento, ovvero un sistema differenziato di prescrizioni relative alla vigilanza del mercato, per il quale esso rinvia anche al regolamento (CE) n. 765/2008. Il sistema di vigilanza del mercato del diritto svizzero in materia di prodotti da costruzione (della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e di altri atti legislativi federali) non corrisponde al sistema del nuovo regolamento europeo. Non si tiene conto della particolarità dei prodotti da costruzione di essere dei prodotti intermedi e finora non erano previsti a livello legislativo programmi per le prove a campione e la vigilanza del mercato. Il concetto di vigilanza del mercato è un elemento fondamentale del nuovo regolamento europeo, poiché permette di garantire l’affidabilità delle prestazioni dei prodotti e quindi la sicurezza delle opere di costruzione. L’ARR in vigore non contiene disposizioni sulla vigilanza del mercato. Con la nuova legislazione di settore europea è necessario trovare una regolamentazione equivalente anche per il settore della vigilanza del mercato al fine di mantenere l’equivalenza delle prescrizioni tecniche nel quadro dell’ARR.

Obiettivi della revisione

Con la revisione totale della LProdC e dell’OProdC si perseguono gli obiettivi riportati qui di seguito.

• Riduzione degli oneri per i fabbricanti: si tratta di introdurre il nuovo concetto di immissione in commercio di prodotti da costruzione basato sulla dichiarazione delle prestazioni dei prodotti. Per i fabbricanti svizzeri questo comporta semplificazioni e sgravi. Essi non devono più fornire la prova della conformità del prodotto alle rispettive norme tecniche armonizzate, ma devono applicare semplicemente le procedure di valutazione armonizzate delle norme (variante I). Il requisito dell’idoneità all’uso quale condizione per l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione è abrogato. In tal modo, si riducono gli oneri derivanti dal diritto pubblico che gravano il fabbricante. Infatti, anche in Sviz-