Rapporto Compendio
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine
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alla sicurezza generale dei prodotti10 in virtù sia del principio della lex specialis sia della regola della lex posterior. All’origine di questa struttura del diritto europeo in materia di prodotti da costruzione vi è il carattere particolare di tali prodotti in quanto prodotti intermedi. Il loro carattere particolare non permette di definire una «sicurezza astratta», che prescinde dalla loro funzione nell’opera di costruzione. Per questa ragione i requisiti per i prodotti da costruzione – diversamente ad esempio da quelli per le macchine secondo la direttiva europea relativa alle macchine11– non vengono armonizzati dal punto di vista della sicurezza. Di conseguenza, per i prodotti da costruzione non vengono neppure definiti requisiti di base relativi alla sicurezza e alla salute e, all’infuori delle norme tecniche armonizzate, non vengono elaborate «norme di sicurezza»12 autonome conformemente alla direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti né conferiti mandati in tal senso. Non vengono quindi nemmeno redatti documenti di conformità secondo la suddetta direttiva.
Le procedure e i metodi armonizzati per la valutazione dei prodotti da costruzione richiedono un’«applicazione uniforme» in tutta Europa, ragion per cui le norme di armonizzazione per il settore della costruzione sono state emanate a livello europeo sotto forma di regolamento e non più di direttiva. La qualità delle disposizioni del regolamento europeo sui prodotti da costruzione è un segno della «preminenza» del diritto settoriale: il regolamento prevale infatti in tutti gli Stati membri dell’UE sul diritto nazionale che attua la direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti. Ciò nondimeno nel valutare la prestazione di un prodotto da costruzione si possono prendere in considerazione anche aspetti relativi alla sicurezza e alla salute: nei casi in cui un requisito di sicurezza è rilevante in riferimento a un preciso prodotto da costruzione, tale requisito deve essere definito nell’ambito del diritto applicabile ai prodotti da costruzione e quindi integrato come caratteristica essenziale del prodotto nelle specifiche tecniche armonizzate. In tal modo è possibile garantire sia un recepimento eurocompatibile del regolamento europeo sui prodotti da costruzione sia il livello di sicurezza previsto in Svizzera.
La nuova legislazione garantisce le informazioni sulle prestazioni del prodotto attraverso un sistema differenziato di prescrizioni concernenti la vigilanza del mercato. A questo proposito essa rinvia nell’UE anche al Regolamento (CE) n. 765/2008 che fa parte del nuovo quadro normativo13 e che è applicabile a titolo sussidiario in modo trasversale a tutti i settori di prodotti, quantunque il regolamento europeo sui prodotti da costruzione costituisca un atto normativo speciale. Per il
10 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4 segg., direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti.
11 Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
12 Art. 3 par. 2 e art. 4 della Direttiva 2001/95/CE.
13 Fanno parte del nuovo quadro normativo delle prescrizioni concernenti il mercato interno dell’UE: il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, il Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la Decisione n. 3052/95/CE, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21 e la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.