Rapporto Compendio

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine

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attualmente possono offrire i propri servizi in tutta Europa in qualità di organismi di valutazione della conformità, perderebbero la loro qualifica di organismi notificati e non potrebbero più lavorare per i fabbricanti svizzeri che intendono esportare i loro prodotti nel SEE. Per evitare questi svantaggi i fabbricanti e gli organismi svizzeri di valutazione della conformità dovrebbero trasferire la loro attività economica in uno Stato del SEE, il che potrebbe ripercuotersi negativamente sul mercato svizzero del lavoro e provocare una fuga all’estero di importanti competenze nel settore della costruzione.

Gli utilizzatori di prodotti da costruzione non disporrebbero più di informazioni trasparenti e basate su requisiti svizzeri per i prodotti d’importazione. Un utilizzo non corretto dei prodotti da costruzione a seguito di queste informazioni può compromettere la sicurezza delle opere di costruzione e degli utenti di tali opere.

La nuova concezione della legislazione sui prodotti da costruzione

Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione e la legislazione svizzera sui prodotti da costruzione disciplinano un settore specifico con numerose particolarità rispetto ad altri settori. Essi hanno ad esempio introdotto un nuovo concetto di immissione in commercio dei prodotti da costruzione, che prevede l’armonizzazione delle informazioni sulle prestazioni dei prodotti attraverso l’uniformazione di metodi, procedure e di altri strumenti di valutazione e verifica delle caratteristiche dei prodotti. I requisiti dei prodotti stessi non vengono in linea di principio armonizzati, poiché si vuole in particolare mantenere la molteplicità delle possibilità d’uso.

Il fabbricante indica le prestazioni del prodotto in una dichiarazione di prestazione. Si tratta di un nuovo concetto di prova della conformità non paragonabile a quello esistente in altri settori, che costituirà in futuro l’unica base di certificazione per l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione. Come procedura di conformità si applicherà unicamente la procedura di valutazione per la determinazione delle prestazioni del prodotto; questo faciliterà l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione per i fabbricanti. Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata. Contrariamente alle prove «tradizionali» della conformità, la dichiarazione di prestazione non attesta più la conformità del prodotto da costruzione a prescrizioni o norme tecniche. Nei nuovi atti normativi i requisiti da soddisfare riferiti direttamente ai prodotti da costruzione costituiscono l’eccezione e non la regola. Essi hanno rilevanza laddove un prodotto deve ad esempio rispettare un valore soglia concreto o una certa classe di prestazione. Siffatti requisiti presuppongono sempre una regolamentazione giuridicamente vincolante.

Le procedure armonizzate di valutazione e verifica delle prestazioni di un prodotto sono stabilite nelle norme tecniche armonizzate e nei documenti per la valutazione tecnica, raggruppati sotto il termine generale di specifiche tecniche armonizzate. Le specifiche tecniche definiscono i metodi di prova, le procedure di calcolo e altri strumenti di valutazione e verifica delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali. Se un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, in futuro il fabbricante dovrà redigere una