Rapporto Compendio
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
settore dei prodotti da costruzione tale regolamento determina un cambiamento del sistema di vigilanza del mercato, poiché introduce anche per questo settore di prodotti un concetto di vigilanza del mercato di tipo proattivo (compresi i programmi delle prove a campione).
Importanti settori di regolamentazione della nuova legislazione sui prodotti da costruzione
La nuova legislazione europea e quella svizzera sui prodotti da costruzione hanno introdotto molte modifiche rispetto alla vigente legislazione svizzera sui prodotti da costruzione. La LProdC e l’OProdC sono state infatti sottoposte a una revisione totale.
• Il nuovo concetto di armonizzazione orientato alla prestazione: il nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione introduce un nuovo concetto di armonizzazione per questi prodotti. La LProdC in vigore poggia sulla direttiva europea relativa ai prodotti da costruzione del 1989, che esigeva come requisito per tali prodotti la loro «idoneità all’uso». Questo concetto è stato abbandonato nel nuovo regolamento europeo. Solitamente la decisione in merito all’idoneità all’uso di un prodotto da costruzione è presa dall’utilizzatore, che ne definisce le caratteristiche nell’ambito di un rapporto giuridico di diritto privato (appalto, contratto) e ne esige la messa a disposizione sul mercato facendone richiesta. Questo «approccio orientato alla prestazione», che costituisce l’elemento centrale del nuovo regolamento europeo, è ripreso nella legislazione svizzera sui prodotti da costruzione.
• Nuove espressioni: i cambiamenti concettuali comportano anche cambiamenti terminologici. Dato che in futuro non si parlerà più di «dichiarazione di conformità» né di «certificato di conformità», ma soltanto di «dichiarazione di prestazione», occorre adeguare tutte le espressioni legate alla valutazione della conformità al nuovo concetto.
• Maggiore importanza delle norme e delle valutazioni tecniche: quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o quando per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea (corrisponde all’attuale benestare tecnico), in futuro bisognerà redigere una dichiarazione di prestazione. Dall’entrata in vigore, nel 2001, della vigente legislazione sui prodotti da costruzione, le specifiche tecniche come le norme tecniche armonizzate vengono regolarmente recepite nell’ordinamento giuridico svizzero e costituiscono oggi delle specifiche svizzere. Esse servono al fabbricante da base per determinare le prestazioni di un prodotto e all’utilizzatore per stabilire se un prodotto da costruzione è idoneo per essere utilizzato in un’opera concreta e per un certo scopo.
• Armonizzazione delle procedure di valutazione per le prestazioni dei prodotti e non dei requisiti per il prodotto stesso: l’«approccio orientato alla prestazione» esige un’armonizzazione delle procedure di valutazione per i prodotti da costruzione e non dei livelli di sicurezza e di tutela della salute