Rapporto Compendio
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine
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Situazione iniziale
Il vigente diritto federale in materia di prodotti da costruzione deve essere adeguato al nuovo regolamento europeo sui prodotti da costruzione nel quadro di una revisione totale, affinché non vadano persi i vantaggi che il corrispondente accordo bilaterale con l’UE offre all’economia svizzera in questo importante settore economico e non vengano a crearsi ulteriori ostacoli al commercio. Nel contempo, la revisione del suddetto diritto è finalizzata a ridurre gli oneri degli operatori economici, creare maggiore trasparenza, semplificare le procedure, garantire maggiore certezza del diritto nonché a contribuire in misura importante alla sicurezza e alla sostenibilità delle opere di costruzione.
L’attuale legislazione svizzera sui prodotti da costruzione
Da quando nel 1992 è stata respinta la ratifica dell’accordo SEE, la Confederazione si impegna a rendere compatibili le proprie prescrizioni tecniche con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Nel campo dei prodotti da costruzione tali partner sono gli Stati dell’UE e dello Spazio economico europeo (SEE)1 a cui è diretto quasi il 90 per cento delle esportazioni: il volume commerciale è considerevole e concerne, nel caso del settore della costruzione, uno dei rami più importanti dell’economia svizzera.
La creazione di una legislazione svizzera di riferimento equivalente alla direttiva europea relativa ai prodotti da costruzione2 costituiva la premessa per l’integrazione del settore dei prodotti da costruzione nell’accordo bilaterale con l’UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)3. Alla fine degli anni Novanta il diritto svizzero in materia di prodotti da costruzione è stato quindi armonizzato in base al principio secondo cui la Confederazione disciplina nella legislazione sui prodotti da costruzione (legge federale sui prodotti da costruzione, LProdC4 e ordinanza sui prodotti da costruzione, OProdC5) l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione in Svizzera, mentre i Cantoni creano, nel quadro del concordato intercantonale concernente l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC)6, la base legale per regolamentare l’impiego dei prodotti da costruzione e definire i requisiti per le opere di costruzione.
Dopo l’entrata in vigore nel 2001 della LProdC e dell’OProdC e nel 2003 del CIOTC, è stato possibile avviare con l’UE trattative per aggiungere un nuovo capitolo sui prodotti da costruzione all’ARR. Questo capitolo è entrato in vigore il 12 marzo 2008 e costituisce la condizione necessaria affinché i fabbricanti svizzeri
1 Oltre agli Stati membri dell’UE vi partecipano i Paesi AELS, il Principato del Liechtenstein, l’Islanda e la Norvegia.
2 Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (89/106/CEE), GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 12.
3 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, RS 0.946.526.81, In inglese: Mutual Recognition Agreement, MRA.
4 LProdC, RS 933.0
5 OProdC, RS 933.01
6 RU 2003, 270 e RU 2004, 2765