Rapporto Compendio
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine
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che tali prodotti devono garantire. L’armonizzazione delle procedure di valutazione tecnica non modifica i suddetti livelli stabiliti dai singoli Paesi: anche nell’UE ogni Stato membro potrà continuare a definire liberamente e in modo autonomo i requisiti per i prodotti attraverso i requisiti di base delle opere di costruzione che esso stesso dovrà disciplinare. Tali requisiti contribuiscono a far sì che le opere di costruzione soddisfino i requisiti di base. Affinché le indicazioni fornite nella dichiarazione di prestazione possano essere confrontate dall’utilizzatore, è necessario armonizzare le procedure di controllo, certificazione e conformità e altre procedure di valutazione tecnica. Queste procedure per la valutazione delle caratteristiche dei prodotti da costruzione sono contenute nelle specifiche tecniche armonizzate (norme tecniche armonizzate e documenti per la valutazione europea). La partecipazione al mercato interno dell’UE presuppone l’impiego di tali procedure di valutazione tecnica delle specifiche tecniche armonizzate.
• Nuove procedure semplificate: il regolamento europeo sui prodotti da costruzione prevede anche nuove procedure semplificate di valutazione e verifica della costanza della prestazione (che sostituiscono le attuali procedure di valutazione della conformità). Queste procedure semplificate non esistono nell’attuale legislazione svizzera sui prodotti da costruzione. Esse mirano in particolare a proteggere le PMI.
• Descrizione precisa delle responsabilità degli operatori economici: oltre all’espressione «immissione in commercio», la nuova legislazione introduce l’espressione «messa a disposizione sul mercato». Per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di un prodotto da costruzione affinché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un’attività commerciale e per immissione in commercio la prima immissione di un prodotto da costruzione in commercio. Entrambe le locuzioni si scostano dall’espressione «messa in commercio» regolamentata nell’attuale LProdC e conforme a quella definita nella LOTC. La LOTC permette l’immissione in commercio ripetuta di un prodotto nell’ambito della catena di fornitura e di distribuzione. Essa prevede quindi semplificazioni per gli operatori economici a valle della catena di distribuzione, se dalla sua fabbricazione il prodotto non ha subito modifiche restando conforme ai sensi della valutazione della conformità. Il regolamento europeo sui prodotti da costruzione disciplina invece in dettaglio le responsabilità dei singoli operatori economici, cosicché appare evidente che un importatore o un distributore non può avere la stessa responsabilità del fabbricante per la redazione della dichiarazione di prestazione, ma che deve tuttavia provvedere affinché le informazioni ivi contenute giungano all’utilizzatore senza essere state modificate. Se crede o ha ragione di credere che il prodotto da costruzione non corrisponda alle indicazioni della dichiarazione di prestazione, l’importatore non può immetterlo in commercio. Ciò vale anche per il distributore che intende mettere a disposizione sul mercato il prodotto da costruzione. D’altra parte queste prescrizioni sono conformi a quelle sulla responsabilità degli operatori economici della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) in vigore dal 2010.