Rapporto Compendio

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 13 pagine

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dichiarazione di prestazione al momento dell’immissione in commercio di tale prodotto.

Con l’introduzione delle procedure di valutazione sono previste anche semplificazioni a vantaggio in particolare delle piccole e medie imprese per mantenere i costi dell’immissione in commercio dei prodotti da costruzione per quanto possibile bassi.

Per quanto concerne la sicurezza dei prodotti da costruzione, l’avamprogetto prevede due varianti volte a chiarire il rapporto tra il diritto in materia di prodotti da costruzione e la legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro)9, visto che a livello europeo il rapporto tra le norme sulla sicurezza dei prodotti contenute nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione e quelle della direttiva europea relativa alla sicurezza dei prodotti non è ancora stato chiarito del tutto. Poiché nell’Amministrazione federale la valutazione di questa situazione giuridica ha originato opinioni divergenti, vengono presentate due varianti.

Basandosi sullo stato attuale delle informazioni e delle conoscenze relative alla situazione giuridica in ambito europeo, il Dipartimento federale delle finanze (DFF), responsabile della revisione degli atti normativi concernenti i prodotti da costruzione, privilegia la variante I. Questa presuppone che l’equivalenza tra i citati atti normativi riveduti e la legislazione europea, in quanto condizione per la prosecuzione del capitolo sui prodotti da costruzione dell’ARR, possa essere stabilita unicamente se si evita di applicare procedure di prova supplementari o «residue» secondo la LSPro parallelamente alla legislazione sui prodotti da costruzione (vedi le spiegazioni inerenti alla variante II fornite qui di seguito). L’obbligo del fabbricante di verificare la sicurezza dei prodotti mediante prove supplementari o «residue» secondo la direttiva europea relativa alla sicurezza dei prodotti non è previsto nella legislazione europea e rappresenterebbe quindi un ostacolo tecnico al commercio, con conseguenze negative per l’esito della verifica dell’equivalenza.

La variante II prevede invece anche in futuro l’applicabilità parallela della LSPro e delle relative prove per l’immissione in commercio dei prodotti da costruzione. A seconda dell’evoluzione della situazione giuridica europea è ipotizzabile, ma alquanto improbabile, che il diritto europeo ammetta la coesistenza di prove per l’immissione in commercio secondo la riveduta legislazione sui prodotti da costruzione e di prove supplementari e/o «residue» secondo la LSPro. Ciò è in linea con la valutazione dell’equivalenza tra il diritto svizzero e quello europeo effettuata da entrambe le Parti all’ARR. In seno all’UE l’equivalenza è valutata dalla direzione generale Imprese e Industria della Commissione europea le cui considerazioni sono alla base della variante I. L’obiettivo è chiarire la situazione giuridica prima che il progetto sia sottoposto al Parlamento.

Adottando un «approccio orientato alla prestazione» per la commercializzazione dei prodotti da costruzione il legislatore europeo deroga volutamente al principio secondo cui, in altri settori, per poter essere immesso in commercio o messo a disposizione sul mercato dell’UE un prodotto deve soddisfare i requisiti legali in materia di sicurezza secondo le prescrizioni di armonizzazione dell’UE («approccio descrittivo»). In questo senso l’«approccio orientato alla prestazione» del regolamento europeo sui prodotti da costruzione prevale sulle disposizioni della direttiva relativa

9 RS 930.11