Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 14 pagine
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Indagine conoscitiva sull’avamprogetto dell’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
SSS si basano su programmi quadro d’insegnamento. Le OdL emanano tali piani in collaborazione con gli operatori della formazione e l’UFFT li approva. La qualifica dei responsabili della formazione professionale si basa sui programmi quadro d’insegnamento approvati dall’UFFT.
Dal campo d’applicazione dell’avamprogetto dell’ordinanza sono esclusi i titoli dei formatori attivi in aziende di tirocinio (perché per acquisire le competenze richieste sono necessarie soltanto 100 ore di studio) e i titoli dei consulenti in orientamento professionale, studi e carriera. La formazione di questi consulenti avviene infatti a livello universitario.
Non sono considerati titoli della formazione professionale ai sensi di questo articolo quelli della formazione professionale continua menzionati nel capitolo 4 della LFPr (formazione non formale), rilasciati da numerosi operatori aventi uno stretto rapporto con il mondo del lavoro.
Capoverso 2: nell’ottica del sistema formativo, i titoli conseguiti in seguito a cicli di studio postdiploma delle scuole specializzate superiori sono considerati titoli della formazione continua. In quanto tali, sono titoli della formazione non formale e non rientrano quindi nel campo d’applicazione
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dell’avamprogetto dell’ordinanza .
Art. 3 Principi
Capoverso 1: il QNQ-CH prevede tre colonne (conoscenze, abilità e competenze di transfer). Ogni colonna designa una categoria di requisiti da soddisfare affinché un titolo possa essere collocato in un determinato livello. Le descrizioni orientate ai risultati, dalle cui sfumature linguistiche emergono le differenze tra un livello e l’altro, definiscono le qualifiche che un determinato titolo conferisce a uno specialista medio del settore in esame. Nella colonna relativa alle «conoscenze», per esempio, le descrizioni dei livelli contengono informazioni dettagliate sul «sapere» e sul «comprendere»; le «abilità» vengono distinte in «abilità procedurali» e «abilità sensomotorie» e le competenze di transfer in «competenze personali» e «competenze professionali». Dal punto di vista pratico, è rilevante che anche il QEQ consti di otto livelli.
Capoverso 2: il livello del QNQ-CH si riferisce a un titolo della formazione professionale. Per ogni titolo della formazione professionale è indicata la corrispondenza a un livello.
Capoversi 3–5: il supplemento al diploma è un documento ufficiale e serve a integrare il QNQ-CH fornendo determinate informazioni (cfr. commento all’art. 1). Esso consente a chi detiene un determinato titolo di attestare le proprie conoscenze, abilità e competenze di transfer; serve inoltre ai datori di lavoro perché conferisce maggiore trasparenza e chiarezza ai titoli. Il supplemento al diploma contiene una descrizione sintetica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di transfer acquisite, nonché altre informazioni riguardanti i campi d’attività professionale nei quali il titolare del titolo può operare. Nell’allegato 3 dell’avamprogetto dell’ordinanza è riportato un modello di supplemento. Il supplemento al diploma viene redatto nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) e in inglese.
Art. 4 Classificazione dei titoli
Capoverso 1: le descrizioni dei livelli contengono, per ognuno degli otto livelli del QNQ-CH, i requisiti relativi alle tre categorie menzionate sopra (conoscenze, abilità e competenze di transfer). Sulla base di questi requisiti l’UFFT stabilisce la classificazione dei titoli nel QNQ-CH, tenendo conto del fatto che a una stessa categoria non corrisponde necessariamente lo stesso livello. Può succedere, per esempio, che per un determinato titolo le conoscenze si collochino al livello 5, mentre le capacità e le competenze di transfer al livello 4. Alla luce della valutazione complessiva, il titolo viene classificato nel livello pertinente del QNQ-CH.
Capoverso 2: i documenti di riferimento rappresentano le fonti di informazioni giuridicamente vincolanti da cui si possono desumere le conoscenze, capacità e competenze di transfer di cui deve disporre il detentore del titolo per poter soddisfare i requisiti richiesti nella prassi professionale. I documenti di riferimento si differenziano a seconda dei titoli (certificato federale di formazione pratica, attestato federale di capacità con o senza maturità professionale, attestato professionale federale o diploma federale, nonché diplomi delle scuole specializzate superiori e dei responsabili della formazione pro-
18 Cfr. documentazione per la consultazione relativa all’avamprogetto di legge federale sulla formazione continua (AP LFCo), in particolare la modifica del diritto vigente, n. 2 art. 29 cpv. 3, 1° periodo e il relativo rapporto esplicativo (pag. 57). 512.164/2011/07633512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.403913 11/14