Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 14 pagine

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Indagine conoscitiva sull’avamprogetto dell’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale

5 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Per poter stabilire ed effettuare le classificazioni dei titoli nei livelli del QNQ-CH ed elaborare il supplemento al diploma sarà necessario mantenere, a livello federale, le percentuali dei posti esistenti, già previste nel progetto del messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione negli anni 2013–2016 (Messaggio ERI 2013–2016). Qualsiasi onere aggiuntivo in termini di personale (p. es. per le traduzioni) o finanziario (p. es. per i costi di stampa del supplemento al diploma) sarà assorbito internamente.

I partner della formazione professionale collaborano alla classificazione dei diplomi di propria competenza nell’ambito dei processi esistenti e hanno inoltre la possibilità di esprimere il proprio parere sia sulla proposta di classificazione del titolo sia sulla formulazione del supplemento al diploma.

Ai Cantoni compete il rilascio del supplemento al diploma relativo ai titoli della formazione professionale di base, mentre agli operatori della formazione quello dei titoli delle scuole specializzate superiori e dei responsabili della formazione professionale. Gli organi responsabili per il rilascio del supplemento al diploma devono sostenere le spese per la stampa dei supplementi e provvedere ai necessari adeguamenti delle applicazioni informatiche.

6 Aspetti giuridici

6.1 Basi legali

Il presente avamprogetto dell’ordinanza si basa sugli articoli 34 e 65 LFPr. Conformemente all’articolo 34 capoverso 1 LFPr, il Consiglio federale disciplina le esigenze relative alle procedure di qualificazione. Garantisce la qualità e la comparabilità delle procedure di qualificazione. Da questa disposizione emerge chiaramente che il Consiglio federale, oltre che a disciplinare le esigenze relative alle procedure di qualificazione, è tenuto a definirne le condizioni quadro, ossia a stabilire come vanno impostate tali procedure, a quali direttive devono attenersi, cosa può essere oggetto di verifica e come vanno documentati i risultati ottenuti.

6.2 Rapporto con il diritto europeo

Nell’UE il settore dell’istruzione è di competenza dei singoli Stati membri. Secondo il Trattato sul funzionamento dell’UE (artt. 165 e 166), l’UE contribuisce alla sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dai pertinenti articoli del Trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare misure d’incentivazione; il Consiglio può inoltre adottare raccomandazioni su proposta della Commissione. Il QEQ, il QNQ e il supplemento al diploma contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’UE in ambito di istruzione sanciti negli articoli 165 e 166 del Trattato.

La Raccomandazione sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento per-

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manente , su cui si fonda l’elaborazione dei suddetti strumenti, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE il 23 aprile 2008. In tale Raccomandazione gli Stati membri dell’UE sono invitati a usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento e a rapportarvi i loro sistemi nazionali delle qualifiche in sede di elaborazione dei quadri nazionali delle qualifiche. Poiché riflettono i sistemi d’istruzione dei vari Stati membri, i QNQ presentano strutture eterogenee: il numero di livelli può cioè variare da un quadro all’altro così come le descrizioni dei vari livelli. Il QEQ funge pertanto da strumento di riferimento per i singoli QNQ: ogni livello di un QNQ è cioè rapportato al livello corrispondente nel QEQ. Sapendo in quale livello del proprio QNQ si inserisce un dato titolo, i datori di lavoro di un determinato Stato possono classificare meglio i titoli rilasciati in un altro Stato.

Né gli Stati membri dell’UE né la Svizzera sono vincolati legalmente a rispettare le raccomandazioni di cui sopra. Ciononostante, numerosi Stati hanno già proceduto all’attuazione della Raccomandazione

15 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:it:PDF) 512.164/2011/07633512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.403913 9/14