Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo
Indagine conoscitiva sull’avamprogetto dell’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
contenute nei documenti di riferimento; il suo scopo è semplicemente quello di presentare in modo sintetico ma preciso le informazioni di tali documenti che possono essere rilevanti per i datori di lavoro. Il supplemento al diploma viene redatto in tedesco, francese, italiano e inglese.
2 Benefici per l’economia e la società
Per l’economia e la società è essenziale garantire la formazione delle nuove leve di specialisti e dirigenti.
Il QNQ-CH e il supplemento al diploma servono a migliorare la trasparenza dei titoli svizzeri della formazione professionale. Insieme allo schema di riferimento offerto dal QEQ, questi due strumenti permettono alle imprese internazionali aventi poca dimestichezza con il sistema svizzero della formazione professionale di farsi un’idea più precisa del titolo e delle capacità di una persona. Gli specialisti e i dirigenti qualificati in possesso di un titolo svizzero della formazione professionale potranno così avere più possibilità di essere assunti sia all’interno che all’esterno del Paese. Grazie alla maggiore mobilità sul mercato del lavoro che ne consegue, i lavoratori potranno vantare migliori competenze linguistiche, culturali e sociali. Tutto ciò aumenterà l’attrattiva della formazione professionale.
L’introduzione del QNQ-CH non ha alcuna ripercussione legale sulle condizioni salariali o sulla permeabilità del sistema di formazione. Il fatto di collocare un titolo della formazione professionale in un determinato livello del QNQ-CH non equivale a riconoscere una qualificazione professionale né ad
5
autorizzare l’esercizio di una professione regolamentata . La classificazione nei livelli del QNQ-CH, inoltre, non apre automaticamente le porte a una formazione di livello superiore.
3 Rapporto con altre iniziative nel settore dell’istruzione
Oltre al processo di Copenhagen, vi sono altre iniziative nel settore dell’istruzione a livello internazionale che si riallacciano al presente avamprogetto dell’ordinanza. Qui di seguito sono illustrate le interconnessioni e la compatibilità del QNQ-CH e del QEQ con tre progetti di rilievo: il Quadro dei titoli accademici dell’area europea dell’istruzione superiore, la classificazione internazionale standard dei livelli e tipi di istruzione («International Standard Classification of Education», ISCED) e il riconoscimento delle qualifiche professionali di chi possiede un titolo estero.
3.1 Quadro dei titoli accademici dell’area europea dell’istruzione superiore
Sulla strategia di Lisbona dell’UE si basano due processi distinti: il processo di Copenhagen, attraverso il quale sono perseguiti gli obiettivi della strategia di Lisbona nel settore della formazione professio-
6
nale, e la riforma di Bologna , che riguarda il settore universitario e il cui scopo principale è l’armonizzazione dei livelli di studio. Il processo di Copenhagen non si prefigge di armonizzare i sistemi di formazione professionale, bensì di aumentarne la trasparenza e la comparabilità.
Sia il processo di Copenhagen che la riforma di Bologna comportano l’elaborazione di un quadro delle qualifiche finalizzato a classificare i titoli. L’oggetto del presente avamprogetto dell’ordinanza è il QNQ-CH, elaborato nel quadro del processo di Copenhagen. Frutto della riforma di Bologna è invece il Quadro nazionale delle qualifiche per le scuole universitarie svizzere (nqf.ch-HS). Così come il QNQ-CH, anche il nqf.ch-HS è una griglia composta da più livelli, in questo caso tre invece degli otto del
7 QNQ-CH. Le descrizioni dei livelli del nqf.ch-HS si basano sui cosiddetti descrittori di Dublino , nei quali sono descritti per i tre livelli i risultati dell’apprendimento necessari per un diploma di bachelor, master o dottorato. Il nqf.ch-HS non è materia del presente avamprogetto dell’ordinanza.
5 Per professione regolamentata si intende un’attività o un gruppo di attività professionali per le quali l’accesso alle medesime o l’esercizio o una delle modalità di esercizio dell’attività sono subordinati, direttamente o indirettamente, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. 6 Si vedano anche le Direttive del 4 dicembre 2003 per il rinnovamento coordinato dell’insegnamento nelle università svizzere nell’ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna) e le Direttive del 5 dicembre 2002 per l’attuazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche (Dichiarazione di Bologna). 7 http://www.crus.ch/information-programme/qualifikationsrahmen-nqfch-hs/der-qualifikationsrahmen/dublin-deskriptoren.html (in tedesco, francese e inglese) 512.164/2011/07633512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.403913 6/14