Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 14 pagine
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Indagine conoscitiva sull’avamprogetto dell’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
- Lettera c: i regolamenti d’esame riguardanti i titoli con attestato professionale federale o diploma federale sono emanati dalle OdL (art. 28 cpv. 2 LFPr); le classificazioni nel QNQ-CH saranno integrate nei regolamenti d’esame.
- Lettera d: i cicli di studio delle scuole specializzate superiori si basano su programmi quadro d’insegnamento emanati dagli operatori della formazione in collaborazione con le OdL e approvati dall’UFFT (art. 6 cpv. 2 OERic-SSS). Oltre al contenuto di cui all’articolo 7 OERic-SSS, questi programmi quadro includeranno le classificazioni nel QNQ-CH.
- Lettera e: la qualificazione dei responsabili della formazione professionale si basa sui programmi quadro d’insegnamento emanati dall’UFFT (art. 49 OFPr). In futuro, la classificazione dei titoli dei responsabili della formazione professionale in un dato livello del QNQ-CH sarà integrata in questi programmi quadro.
Art. 6 Elenco
Nell’allegato 2 dell’avamprogetto dell’ordinanza l’UFFT riporta un elenco dei titoli classificati. Una volta inclusa nell’allegato, la classificazione del titolo diventa giuridicamente vincolante. L’elenco consente a un’ampia cerchia di destinatari (associazioni di settore, datori di lavoro, istituzioni di formazione e terzi interessati, p. es. professionisti che operano sullo stesso mercato) di confrontare le classificazioni attribuite ai diplomi.
Art. 7 Rilascio del supplemento al diploma
Il supplemento al diploma viene rilasciato insieme al certificato o al certificato delle note dallo stesso organo responsabile per il rilascio del certificato federale di formazione pratica, dell’attestato di capacità, dell’attestato professionale o del diploma. Il supplemento verrà redatto nella lingua ufficiale del caso oppure in inglese.
Gli organi responsabili per gli attestati federali di capacità e i certificati federali di formazione pratica sono i Cantoni; per i titoli delle scuole specializzate superiori e dei responsabili della formazione professionale, gli operatori della formazione; e per i titoli rilasciati in seguito agli esami federali di professione e agli esami professionali superiori, l’UFFT.
Art. 8 Esecuzione
L’esecuzione del presente avamprogetto dell’ordinanza compete all’UFFT.
Art. 9 Modifica del diritto vigente
Nell’ordinanza sulla formazione professionale occorre definire le basi legali per poter includere la classificazione dei titoli della formazione professionale nei pertinenti atti normativi in materia di formazione (ordinanze in materia di formazione, regolamenti d’esame o programmi quadro d’insegnamento).
Nell’ordinanza sulla maturità professionale occorre prevedere la base legale per la classificazione della maturità professionale nel programma quadro d’insegnamento.
Art.10 Supplemento al diploma per i titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza
In questo articolo sono sancite le condizioni in base alle quali chi detiene un titolo della formazione professionale può richiedere all’UFFT il rilascio, dietro pagamento di un emolumento, del relativo supplemento al diploma. Tali condizioni prevedono il rilascio del supplemento soltanto se il detentore del titolo in questione è autorizzato ad avvalersi del relativo titolo protetto oppure se i documenti di riferimento non hanno subito variazioni rilevanti ai fini della classificazione dopo il rilascio del titolo. L’UFFT decide l’importo dell’emolumento, eventualmente dopo aver consultato le OdL e i Cantoni.
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