Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 14 pagine
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Indagine conoscitiva sull’avamprogetto dell’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
3.2 ISCED
La classificazione internazionale standard dei livelli e tipi di istruzione («International Standard Classification of Education», ISCED) è stata sviluppata dall’UNESCO come strumento di classificazione e caratterizzazione dei livelli e tipi di istruzione. Impiegata sin dal 1975, nel novembre del 2011 l’UNESCO ne ha adottato una nuova versione (ISCED 2011), destinata a rimpiazzare l’ISCED 97 nel corso dei prossimi anni.
La classificazione ISCED si basa sulla durata della formazione; le competenze acquisite durante l’esperienza professionale hanno un peso relativo, al contrario di quanto avviene nel QEQ, dove il metodo di classificazione si basa sulle capacità effettivamente acquisite con un titolo (orientamento ai risultati). Soprattutto nel caso dei titoli della formazione professionale superiore, ma anche per quelli della formazione professionale di base, in Svizzera la durata della formazione o il numero di lezioni non è direttamente proporzionale alle qualifiche ottenute.
Il livello ISCED potrebbe eventualmente figurare nel supplemento al diploma accanto a quello del QNQ-CH.
3.3 Diplomi esteri: riconoscimento delle qualifiche professionali
L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea
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ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito ALC) è entrato in vigore il 1° giugno 2002. L’allegato III dell’ALC disciplina il reciproco riconoscimento delle qualifiche
9 professionali e, di conseguenza, l’ammissione sul mercato del lavoro delle professioni regolamentate . Il 30 settembre 2011 il Comitato misto UE-Svizzera istituito con l’ALC ha adottato la Decisione numero
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2/2011 che sostituisce l’allegato III all’ALC. La Decisione prevede tra le altre cose il recepimento
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della Direttiva 2005/36/CE che, entrata in vigore nell’UE nel 2005, doveva essere implementata dagli Stati membri sul territorio nazionale entro il 20 ottobre 2007. La Direttiva stabilisce che le norme dei regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali vengano razionalizzate e semplificate al fine di
12 agevolare la mobilità dei professionisti in Europa. La Svizzera ha recepito la Direttiva 2005/36/CE per garantire che, in Svizzera e negli Stati membri dell’UE, siano applicate le stesse regole in materia di riconoscimento delle qualifiche.
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Conformemente all’articolo 69 dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr), l’UFFT riconosce i titoli esteri in ambito di formazione professionale se questi sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d’origine e se sono equipollenti a un titolo svizzero. Questa disposizione si applica anche a chi ha conseguito un titolo al di fuori dell’UE e ne richiede il riconoscimento.
Il riconoscimento delle qualifiche professionali conformemente alla Direttiva 2005/36/CE (per i cittadini degli Stati membri dell’UE o dell’AELS) oppure all’articolo 69 OFPr (anche per i cittadini di Stati terzi) non è in competizione con la sistematica del QEQ e del QNQ: l’indicazione del livello QEQ/QNQ non implica il riconoscimento di qualifiche professionali secondo la Direttiva 2005/36/CE o l’articolo 69 OFPr. La classificazione secondo il QNQ e lo schema di riferimento offerto dal QEQ, nonché le descrizioni contenute nel supplemento al diploma possono e dovrebbero servire più che altro da ausilio nella valutazione dei titoli esteri in sede di riconoscimento secondo la Direttiva 2005/36/CE o dell’articolo 69 OFPr.
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RS 0.142.112.681
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Cfr. nota n. 5
10
Decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 30 settembre 2011, che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali), GU L 277 del 22.10.2011, pag. 20-35.
11
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.09.2005, pag. 22.
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La Decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera del 30 settembre 2011 è entrata provvisoriamente in vigore il 1° novembre 2011, fatta eccezione per il titolo II della Direttiva 2005/36/CE. La Svizzera deve notificare l’entrata in vigore definitiva entro due anni dalla firma della Decisione.
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RS 412.101
512.164/2011/07633512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.403913 7/14