Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 14 pagine

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Indagine conoscitiva sull’avamprogetto dell’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale

4 Attuazione degli strumenti

Nei capitoli che seguono vengono presentate le modalità d’attuazione degli strumenti illustrati sopra. Ai fini dell’attuazione l’UFFT e i partner della formazione professionale collaborano nel rispetto delle competenze stabilite. L’obiettivo è quello di classificare ogni titolo svizzero della formazione professionale in uno dei livelli del QNQ-CH basandosi sull’avamprogetto dell’ordinanza proposto. Nello stesso tempo, per ogni titolo verrà elaborato un supplemento al diploma. Il tutto si verificherà immediatamente dopo l’entrata in vigore del presente avamprogetto dell’ordinanza.

4.1 Procedura per classificare i titoli nel QNQ-CH

La procedura stabilita per classificare i titoli nel QNQ-CH prevede che l’UFFT confronti le competenze riportate nei documenti di riferimento con le descrizioni dei livelli del QNQ-CH al fine di individuare in quale livello si potrebbe collocare il titolo in esame. Su questa base l’UFFT invia ai partner della formazione professionale una proposta di classificazione. I partner esprimono quindi il proprio parere sulla proposta riguardante il diploma di propria competenza. Infine, l’UFFT e i partner competenti decidono di comune accordo il livello da attribuire.

Una volta stabilito il livello appropriato, i titoli sono registrati nell’allegato 2 del presente avamprogetto dell’ordinanza con l’indicazione della denominazione esatta del titolo protetto e della classificazione nel rispettivo livello del QNQ-CH. L’inclusione nell’allegato rende la classificazione del titolo giuridicamente vincolante.

Se i documenti di riferimento sono modificati o se ne vengono elaborati di nuovi, la verifica e la definizione del livello del titolo nel QNQ-CH nonché l’elaborazione del supplemento al diploma devono essere incluse nella procedura di modifica o elaborazione dell’atto normativo pertinente.

I diplomi professionali che dovranno essere classificati per primi sono quelli i cui titolari operano in un mercato del lavoro a forte orientamento internazionale e per la cui mobilità professionale è importante che il titolo riceva un’adeguata classificazione nel QNQ-CH. L’UFFT prevede di stabilire nel corso del 2012, insieme ai partner competenti, la tabella di marcia per la classificazione dei titoli dei diversi settori e livelli formativi.

4.2 Elaborazione e rilascio del supplemento al diploma

Così come i livelli previsti dal QNQ-CH, anche il supplemento al diploma è elaborato dall’UFFT in collaborazione con i partner della formazione professionale e nel quadro dei processi esistenti. Sulla base dei documenti di riferimento pertinenti l’UFFT elabora una proposta di supplemento e la sottopone ai partner, i quali esprimono il proprio parere al riguardo. Dopodiché, l’UFFT e i partner competenti si accordano sulla versione finale del supplemento.

L’obiettivo è che a ogni titolo corrisponda un supplemento al diploma nella lingua ufficiale del caso o in inglese. All’organo responsabile per il rilascio del titolo compete anche il rilascio del supplemento al diploma. Per quanto riguarda gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori, l’organo in questione è l’UFFT, nel caso delle scuole specializzate superiori e dei responsabili della formazione professionale, si tratta invece degli operatori della formazione professionale e per la formazione professionale di base, dei Cantoni.

Le persone che hanno conseguito un titolo della formazione professionale prima che a tale titolo fosse stato attribuito un livello del QNQ-CH possono chiedere a posteriori, a determinate condizioni e dietro pagamento di un emolumento, che l’UFFT elabori il corrispondente supplemento al diploma.

14

L’emolumento è calcolato conformemente all’ordinanza del 16 giugno 2006 sugli emolumenti UFFT (OEm-UFFT).

14 RS 412.109.3

512.164/2011/07633512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.403913 8/14