Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/10: Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale · 14 pagine
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Indagine conoscitiva sull’avamprogetto dell’ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale
fessionale). I processi di garanzia della qualità messi in atto consentono di assicurare che la persona in questione possegga veramente le conoscenze, abilità e competenze di transfer dedotte dai documenti di riferimento.
I documenti di riferimento sono essenzialmente gli atti normativi concernenti la formazione in esame. La revisione di un atto normativo in materia di formazione può pertanto comportare l’adeguamento del livello attribuito al titolo corrispondente nel QNQ-CH: in caso di revisione occorre cioè verificare se le modifiche apportate ai requisiti che i professionisti in questione sono tenuti a soddisfare in termini di conoscenze, abilità e competenze di transfer e che sono descritti nel QNQ-CH implicano un cambiamento del livello in cui è stato collocato il titolo.
Art. 5 Procedure
Capoverso 1: l’UFFT classifica i titoli della formazione professionale nell’ambito della procedura già prevista dalla legislazione sulla formazione professionale. Tale procedura contempla l’emanazione delle ordinanze in materia di formazione (art. 19 cpv. 1 LFPr), dei regolamenti d’esame (art. 28 cpv. 2 LFPr), dei programmi quadro d’insegnamento per i responsabili della formazione professionale (art. 49 OFPr), del programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale (art. 12 dell’ordinanza del
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24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale; OMPr) e dei programmi quadro d’insegnamento per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 6 cpv. 2
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dell’ordinanza del DFE dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori; OERic-SSS). Nel quadro di questa procedura l’UFFT classifica i titoli in esame in un livello del QNQ-CH sulla base dei requisiti concernenti le conoscenze, abilità e competenze di transfer descritti nei documenti di riferimento; nel contempo, elabora una proposta di supplemento al diploma. L’UFFT sottopone quindi il supplemento al diploma e la classificazione del titolo ai partner della formazione professionale i quali esprimono il proprio parere in proposito entro un termine da stabilire. Dopodiché si procede alla classificazione definitiva dei titoli. Per tutte le procedure vale lo stesso principio secondo cui la classificazione in un dato livello non costituisce un atto amministrativo isolato, ma si inscrive nell’attività legislativa. Il detentore del titolo non può quindi far valere alcun rimedio giuridico contro la classificazione.
Capoverso 2: l’UFFT può classificare i titoli della formazione professionale anche nel quadro di una procedura separata. Le classificazioni effettuate in procedura separata non sono vincolate alle revisioni degli atti normativi di cui al capoverso 4. In questi casi, l’UFFT prepara le classificazioni come per la procedura di cui al capoverso 1 e le sottopone ai partner interessati affinché questi possano esprimere il proprio parere. Dopodiché l’UFFT procede alla classificazione definitiva dei titoli. Una volta inclusa nell’elenco di cui all’allegato 2, la classificazione diventa vincolante (cfr. commento al cpv. 3). L’integrazione delle classificazioni negli atti normativi di cui al capoverso 4 può avvenire in un secondo momento, cioè quando l’atto pertinente è modificato. L’opzione della procedura separata consente di classificare i titoli in modo rapido ed efficiente.
Capoverso 3: l’UFFT include tutti i titoli nell’allegato 2 del presente avamprogetto dell’ordinanza, con l’indicazione della denominazione esatta del titolo protetto e della classificazione nel rispettivo livello del QNQ-CH (cfr. art. 6, «Elenco»). Una volta inclusa nell’allegato, la classificazione del titolo diventa giuridicamente vincolante.
Capoverso 4: oltre che ad essere riportate nell’elenco di cui all’allegato 2, le classificazioni sono integrate nelle pertinenti ordinanze in materia di formazione, nei regolamenti d’esame e nei programmi quadro d’insegnamento.
- Lettera a: le ordinanze in materia di formazione sono emanate dall’UFFT (art. 19 cpv. 1 LFPr). In futuro, la classificazione dei titoli della formazione professionale nel QNQ-CH potrà essere integrata nella pertinente ordinanza in materia di formazione nel quadro della procedura di emanazione.
- Lettera b: la classificazione dei titoli con una formazione generale approfondita per la maturità professionale in uno dei livelli del QNQ-CH potrà essere disciplinata nel corrispondente programma quadro d’insegnamento.
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RS 412.103.1
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RS 412.101.61
512.164/2011/07633512.164/2011/07633 \ COO.2101.108.5.403913 12/14