Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Nel settore delle infezioni associate alle cure il gruppo di esperti Swissnoso sorveglia infezioni chirurgiche con il modulo Surgical Site Infection (SSI) su incarico dell'Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ). La sorveglianza nazionale delle infezioni della ferita chirurgica è stata sviluppata in maniera progressiva da Swissnoso sulla base delle esperienze pratiche del «modello vallesano». Swissnoso è responsabile per l'esecuzione, la valutazione, la pubblicazione e la formazione. L'ANQ gestisce il contratto. I seguenti otto tipi di operazioni vengono rilevati dal 2009 in oltre 100 ospedali in tutta la Svizzera: colecistectomia e appendicectomia, interventi di ernia, interventi all’intestino crasso, taglio cesareo, cardiochirurgia, protesi totale dell’anca e del ginocchio, chirurgia del rachide, isterectomia. A titolo facoltativo possono essere inclusi gli interventi di bypass gastrico e al retto. Da luglio 2011 è inoltre entrato in vigore il contratto nazionale di qualità. Per tutti gli ospedali che hanno aderito al contratto nazionale di qualità la partecipazione al programma di Swissnoso è obbligatoria. Il contratto di qualità regolamenta anche che il finanziamento delle misure di qualità avviene tramite una cifra forfettaria per ogni dimissione dall’ospedale. Nel periodo di tempo compreso tra il 2010 e il 2012 hanno preso parte al programma SSI di Swissnoso 118 ospedali. Sono stati così rilevati oltre 38'000 interventi chirurgici. La sorveglianza consente agli ospedali partecipanti di confrontare i loro tassi di infezioni post-operatorie specifiche per intervento con i risultati riassunti di tutti gli ospedali partecipanti (benchmarking anonimo). I risultati vengono pubblicati annualmente (vedere Bollettino Swissnoso).

Nell'ambito dell'elaborazione del programma nazionale in materia di infezioni associate alle cure e di resistenze sviluppate dagli agenti patogeni (parte delle priorità di politica sanitaria del Consiglio federale, Sanità 2020) i sistemi attuali vengono controllati, in alcuni casi estesi ed eventualmente vengono elaborati nuovi sistemi.

2.2.2 Capitolo 2: Dichiarazioni obbligatorie

Osservazione preliminare

L'obiettivo principale del sistema di dichiarazioni obbligatorie è di costituire un flusso di informazioni continuativo sulle malattie infettive dalla periferia alle autorità esecutive della Confederazione e dei Cantoni. Le basi giuridiche relative al sistema di dichiarazioni obbligatorie fanno parte delle regole centrali nel settore della lotta alle malattie. Rientra tra queste basi giuridiche l'ordinanza sulle dichiarazioni in vigore, elaborata alla fine degli anni ‘90 nell'ambito di una revisione totale. A livello dipartimentale le singole malattie soggette all'obbligo di dichiarazione sono elencate nell'ordinanza del DFI del 13 gennaio 19996 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori. Con le nuove disposizioni della presente ordinanza si devono portare avanti le caratteristiche comprovate del sistema attuato finora. L'obiettivo delle novità è di rendere il sistema di dichiarazioni in Svizzera più flessibile e più efficace, nonché di adattarlo allo stato della tecnica più recente.

Principi di base del sistema di dichiarazioni obbligatorie

La lista delle osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione comprende circa 45 agenti patogeni. La selezione di queste osservazioni si limita alle infezioni che richiedono un intervento diretto e su cui ricade l'alta priorità per la salute pubblica. Le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione vengono stabilite sulla base dei criteri della dichiarazione. I medici e i laboratori devono poter decidere sulla base di questi criteri della dichiarazione se e quando un'osservazione è soggetta all'obbligo di dichiarazione. Le singole osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione vengono elencate nell'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili, dove sono definiti in dettaglio i singoli criteri della dichiarazione, i termini della dichiarazione, i dati richiesti sulle osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione e i dati sulla persona interessata (cfr. cap. 4).

6 RS 818.141.11