Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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La sorveglianza epidemiologica continuativa persegue l'obiettivo di individuare in tempo problemi di salute affinché i provvedimenti necessari a contrastare le malattie infettive possano essere adottati in tempi utili. Grazie a metodi scientifici vengono analizzati i fattori di rischio, la comparsa e il decorso delle malattie nella popolazione, ma anche l'effetto dei provvedimenti adottati. I risultati di queste analisi servono alle autorità sanitarie della Confederazione e dei Cantoni per poter intervenire in maniera adeguata. La raccolta e l'interpretazione dei dati ha come risultato panoramiche d'insieme e raccomandazioni pubblicate dall'UFSP.
Con le disposizioni della presente ordinanza le dichiarazioni obbligatorie, finora suddivise in diversi tipi, vengono definite dal punto di vista sia terminologico sia contenutistico in quattro categorie. Nella prima categoria rientrano le dichiarazioni sui referti clinici di medici, ospedali o altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario (art. 6). Per determinate osservazioni queste informazioni vengono integrate da una seconda categoria di informazioni in merito al decorso di una malattia trasmissibile e ai provvedimenti adottati tramite una dichiarazione complementare su referti clinici (art. 7). Infine come terza categoria vengono rilevate le dichiarazioni sui referti delle analisi di laboratorio (Art. 8). Queste dichiarazioni vengono effettuate da laboratori pubblici o privati. Una modifica importante rispetto al diritto vigente è che la rilevazione di referti epidemiologici è diventata la quarta categoria. Anch'essa viene dichiarata da medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e serve per l'individuazione precoce e la sorveglianza di agenti patogeni associati alle cure e in parte anche alla sorveglianza della resistenza agli antibiotici (art. 9). Un'ulteriore novità è che le autorità cantonali, i conduttori di navi e i piloti di aeromobili devono trasmette informazioni su eventi particolari che possono rappresentare un pericolo per la salute pubblica (cfr. art. 12 cpv. 4 LEp e art. 5 OEp).
Persone e istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione
Le persone, le istituzioni e le autorità soggette all'obbligo di dichiarazione sono elencate in una lista esaustiva all’articolo 12 capoversi 1-5 LEp.
Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LEp l'obbligo di dichiarazione incombe ai medici, sia medici di famiglia e medici specialisti (ad esempio dermatologi, infettivologi, medici specializzati in medicina di viaggio), sia medici che lavorano in ospedali o istituti. Vige la regola: «chi effettua la diagnosi, dichiara». Responsabile per la dichiarazione rimane tuttavia ogni istituzione in cui lavorano le persone che effettuano la diagnosi. L'istituzione deve organizzare il sistema di dichiarazione in maniera tale che l'osservazione soggetta a obbligo di dichiarazione venga effettuata entro i termini prescritti e tramite la modalità di dichiarazione prescritta, ad esempio la diagnosi di emergenza della malattia invasiva da meningococchi con tanto di sospetto clinico (febbre e meningismo) deve essere dichiarata dalla stazione d'emergenza entro il termine della dichiarazione al servizio medico cantonale responsabile. Ad essere responsabile non è solo il singolo medico, ma anche l'ospedale. Per determinati contenuti sono soggetti all'obbligo di dichiarazione anche gli ospedali stessi, ad esempio per la dichiarazione di referti epidemiologici (vgl. Art. 9). Rientrano sotto la designazione di istituzioni pubbliche o private del settore sanitario case di riposo, case di cura, case per partorienti o farmacie.
Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 2 LEp l'obbligo di dichiarazione incombe a tutti i laboratori che effettuano diagnostica microbiologica di agenti patogeni umani. Ciò concerne principalmente i laboratori negli studi e negli ospedali. Non rientrano in questa categoria i laboratori cantonali, che effettuano analisi su campioni nel settore della tutela del consumatore e della sicurezza ambientale. Attualmente non sono ancora soggetti all'obbligo di dichiarazione i laboratori patologici. Questi, tuttavia, potrebbero in futuro essere sottoposti a un eventuale obbligo di dichiarazione in caso di infezioni che possono provocare tumori, qualora il referto istopatologico rappresenti la base per la diagnosi di un'infezione, come avviene per le infezioni di HPV e per gli stadi preliminari del cancro al collo dell'utero. Ad essere responsabili della dichiarazione sono tutti i laboratori che riportano un risultato di analisi di laboratorio soggetto all'obbligo di dichiarazione a prescindere da come è scaturito l'incarico dell'analisi e da dove