Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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quest'ultima venga effettuata. Ciò deve essere considerato in particolare nel passaggio di incarichi di analisi.

Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 LEp da adesso un obbligo di dichiarazione incombe alle autorità cantonali, in particolare ai medici cantonali, ai veterinari cantonali, ai chimici cantonali o ai farmacisti cantonali.

Ai sensi dell'articolo 12 capoverso 5 LEp viene introdotto anche l'obbligo di dichiarazione per conduttori di navi o piloti di aeromobili. Tale obbligo di dichiarazione risulta dal RSI (2005). Sono soggetti all'obbligo i dichiarazione i conduttori di navi nell'ambito del trasporto di merci e persone (tragitti con imbarcazioni passeggeri cabinate e crociere) sul Reno. Non è incluso il trasporto in nave su acque svizzere che non coinvolge territori transfrontalieri.

2.2.2.1 Sezione 1: Obbligo di dichiarazione

Art. 4 Oggetto dell’obbligo di dichiarazione

L'obbligo di dichiarazione si limita a osservazioni relative alle malattie trasmissibili ai sensi dell'articolo 12 capoverso 6 LEp, effettuate nell'esercizio della loro professione (cpv. 1).

Ospedali, istituzioni del settore sanitario e laboratori sono tenuti ai sensi del capoverso 2 a garantire, coordinare e controllare l'attività di dichiarazione al loro interno. Devono garantire all'interno della loro istituzione che lo svolgimento della dichiarazione venga attuato in prossimità dell'istituzione stessa, gli operatori soggetti all'obbligo di dichiarazione ricevano un’introduzione al tema, che i documenti della dichiarazione validi siano a disposizione della persona che effettua la dichiarazione, che questa effettui la dichiarazione, che le dichiarazioni siano documentate e che le persone di riferimento già informate siano a disposizione per domande e informazioni complementari. Sono inclusi anche gli studi di gruppi di medici. Le istituzioni corrispondenti devono anche far sì che i singoli casi vengano poi conformemente introdotti nella statistica permanente (sistema di codificazione).

Art. 5 Termine della dichiarazione nel caso di un possibile pericolo per la salute pubblica

I conduttori di navi, i piloti e le autorità cantonali, ovvero medici cantonali e veterinari cantonali, chimici cantonali e farmacisti cantonali sono tenuti a segnalare le osservazioni che richiamano ad un pericolo per la salute pubblica (cfr. art. 12 cpv. 4 e 5 LEp). Per questo settore non sussistono criteri di dichiarazione specifici: l'attenzione si concentra sul potenziale pericolo per la salute pubblica. Si tratta di eventi che, come indicato nel RSI (2005) si presentano improvvisamente, rappresentano un pericolo potenziale per la salute pubblica e richiedono provvedimenti delle autorità sanitarie. La dichiarazione non è limitata a un'osservazione specifica. Devono quindi essere dichiarate tutte le osservazioni che rappresentano un possibile pericolo per la salute pubblica. Si tratta di dichiarazioni complementari che non rientrano già nell'obbligo di dichiarazione. Le persone o istituzioni soggette all'obbligo di dichiarazione devono effettuare le dichiarazioni immediatamente.

Queste dichiarazioni avvengono in vista di un allarme precoce e dell'ordinazione di provvedimenti nei confronti di singole persone ai sensi degli articoli 33-38 e 40 LEp come ad esempio la sorveglianza medica o la limitazione temporanea di determinate attività.

Tra queste osservazioni vengono incluse in particolare sostanze e oggetti sospetti collegati o potenzialmente collegati a malattie trasmissibili, ma anche, ad esempio, inusuali aumenti di malattie negli animali, se queste rappresentano un pericolo per la salute pubblica. Anche in Svizzera succede più volte l'anno, ad esempio, in seguito agli attacchi di antrace del 2001 negli USA, che nella posta vengano trovate polveri sospette che richiedono indagini e appositi provvedimenti. L'obbligo di dichiarazione dei conduttori di navi e di piloti riguarda in particolare la comparsa di malattie (norovirus su navi da crociera) o malattie gravi (ad esempio morbillo, meningite dovuta a meningococchi). Nella pratica queste dichiarazioni sono significative, in una situazione di maggiore allarme, a causa della minaccia di un'epidemia. Non devono essere dichiarate infezioni banali.