Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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interessata è nata ed eventualmente ha trascorso una parte della sua gioventù e/o in cui sono nati i suoi genitori o altre persone di riferimento (passato migratorio)..
Art. 7 Dichiarazione complementare di referti clinici
La dichiarazione sui referti clinici di cui all'articolo 6 è la regola, mentre la dichiarazione complementare su referti clinici di cui all'articolo 7 è l'eccezione. La dichiarazione complementare su referti clinici avviene dopo la dichiarazione su referti clinici in vista di informazioni sul decorso e sulla cura di una malattia trasmissibile e sui provvedimenti intrapresi. Questa deve consegnare informazioni disponibili solo in un secondo momento oppure documentare un intervento medico (provvedimento). In linea di massima le informazioni che sono già state rilevate una volta non dovrebbero essere dichiarate una seconda volta. In questo modo si riduce l'onere della dichiarazione per il medico interessato. Un esempio di una dichiarazione complementare è la dichiarazione di conclusione delle cure per una tubercolosi. L'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano fornisce altri esempi.
Art. 8 Dichiarazione di referti delle analisi di laboratorio
L’articolo 8 disciplina la dichiarazione deireferti delle analisi di laboratorio. Questa avviene in vista della conferma di un referto clinico, dell'individuazione di un pericolo per la salute pubblica o della valutazione della situazione epidemiologica. Le dichiarazioni dei laboratori contengono informazioni in merito al risultato (informazioni sull'agente patogeno analizzato, eventuale caratterizzazione dello stesso, interpretazione del risultato; lett. a). L'epidemiologia moderna necessita spesso di più di una sola informazione del gruppo o del tipo di agente patogeno. Informazioni richieste quali modello di resistenza o sottotipo sono precisate nell'ordinanza dipartimentale. Nelle indicazioni in merito all'analisi stessa (in merito al materiale dell'analisi, la data della prova, la data del prelievo e il metodo seguito nel test; lett. b) vengono richieste informazioni necessarie all'interpretazione del referto. Tra queste rientra la definizione esatta del materiale analizzato. Il laboratorio deve indicare insieme alla data se si tratta del decesso o dell'autopsia (lett. c). Affinché il laboratorio riceva le informazioni soggette all'obbligo di dichiarazione, decisive ad esempio per la malattia di Creutzfeldt-Jakob, deve essere delineato in maniera corrispondente il modulo di laboratorio che sta alla base dell'incarico di diagnosi. Nel caso di campioni ambientali deve essere dichiarato anche il luogo del prelievo (lett. d). Le informazioni nominative e quelle parzialmente anonimizzate sono disciplinate in rispetto all'articolo 6 (lett. e). Devono essere inoltre dichiarate le informazioni in merito al medico committente (lett. f) e al laboratorio (lett. g).
I laboratori devono inoltre dichiarare periodicamente all'UFSP i rilevamenti di tutti i risultati soggetti all'obbligo di dichiarazione (cpv. 2). Queste informazioni sono necessarie per disporre di un valore di riferimento (denominatore).
L'UFSP sta lavorando a un sistema di dichiarazione elettronico senza interruzioni a livello telematico per le dichiarazioni di laboratori.
Art. 9 Dichiarazione di referti epidemiologici
La dichiarazione su referti epidemiologici avviene in vista della valutazione della situazione epidemiologica. Per valutare la situazione epidemiologica in merito a infezioni associate alle cure devono essere rilevati, ad esempio, i dati sulla quantità dei pazienti, dei letti di ospedale o di interventi medici eseguiti. Per poter paragonare la situazione epidemiologica tra le singole istituzioni e regioni, questi indicatori devono essere standardizzati. L'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano deve precisare in futuro quali osservazioni devono essere dichiarate in che modo.
Le istituzioni rilevano e analizzano in loco in maniera continuativa l'evoluzione epidemiologica di infezioni associate alle cure selezionate e dichiarano la valutazione della situazione epidemiologica alle