Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Questo tipo di dichiarazioni viene precisato nell'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano in riferimento a modalità e strumenti di dichiarazione.

2.2.2.2 Sezione 2: Contenuto delle dichiarazioni obbligatorie

Art. 6 Dichiarazione di referti clinici

La dichiarazione dei referti clinici si svolge tramite persone o istituzioni che dispongono una diagnosi clinica. A seconda del contenuto, lo scopo di ogni dichiarazione è diverso (cfr. artt. 6-9). La dichiarazione sui referti medici si svolge in vista dell'ordinazione di provvedimenti ai sensi degli articoli 33-38 e 40 LEp, dell'individuazione di un pericolo per la salute pubblica e della valutazione della situazione epidemiologica.

Eventuali provvedimenti vengono elencati dai medici cantonali, anche se l'UFSP può essere coinvolto. Rientrano tra questi provvedimenti domande ai laboratori e ai medici curanti per chiarire la diagnostica, informazioni a medici, laboratori, ospedali e all'opinione pubblica, presa di contatto con scuole, imprese e istituzioni nazionali e internazionali, per informare le persone esposte. Rientrano tra i possibili provvedimenti anche i provvedimenti nei confronti di singole persone di cui agli articoli 33-38 LEp.

Devono essere dichiarati i referti che rientrano nel quadro delle attività di diagnosi cliniche. Nella presente ordinanza del Consiglio federale le possibili informazioni vengono definite in una lista esaustiva nelle lettere a-j. Nell'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano vengono stabilite concretamente le singole informazioni per ogni malattia. In occasione di una dichiarazione sui referti clinici, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione dovrebbero riempire il modulo dell'UFSP specifico per il referto durante o direttamente dopo la consultazione.

Le informazioni in merito all'esposizione (lett. d) non si riferiscono solo alla persona il cui referto clinico è soggetto all'obbligo di dichiarazione, ma possono riguardare anche altre persone che, ad esempio, potrebbero essere state contagiate dalla stessa fonte di infezione. L'informazione «appartenenza a un gruppo di persone a rischio elevato d'infezione» ai sensi della lettera f serve a identificare gruppi particolarmente vulnerabili per cui sussiste un maggiore rischio di complicazioni (ad esempio persone affette da diabete o insufficienza renale, persone immunosoppresse). Nella designazione «comportamenti a rischio o fattori di rischio» rientrano informazioni relative all'esposizione, al consumo di droga, ai comportamenti sessuali ecc.

Lettera h: nel concetto «provvedimenti adottati» vengono compresi quei provvedimenti adottati dai medici per la tutela della salute pubblica. Non sono qui determinanti i provvedimenti intrapresi dai medici cantonali. Questi ultimi vengono rilevati ai sensi dell'articolo 15.

Lettera j: valgono come «aumento di osservazioni o osservazioni straordinarie» casi di malattia e decesso di pazienti superiori alle quantità attese per un determinato momento o luogo e che potrebbero essere presumibilmente collegate a malattie trasmissibili.

Lettera k: quando è necessario per ordinare dei provvedimenti vengono rilevati il nome completo della persona interessata (nome e cognome), nonché indirizzo e numero di telefono. Si fa riferimento ai provvedimenti nei confronti di singole persone di cui agli articoli 33-38 LEp e a indagini epidemiologiche di cui all'articolo 15 LEp. Per molte malattie, però, vengono rilevati dati con informazioni ridotte sulla persona interessata (solo iniziali e luogo di domicilio). Si tratta di dati parzialmente anonimizzati, durante la cui elaborazione l'identificazione della persona non è né necessaria né visibile. Di fronte a questo tipo di dati il tentativo, tramite confronto con altri dati, di identificare singole persone è una violazione della protezione dei dati rilevante sotto il profilo penale.

Le informazioni sul sesso comprendono anche possibili varianti intersessuali. Anche queste vengono rilevate nel modulo. Come Paese di origine è inteso un Paese fuori dalla Svizzera in cui la persona