Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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autorità sanitarie o ai luoghi designati da queste ultime. La valutazione della situazione epidemiologica deve consentire di stimare la frequenza di infezioni associate alle cure a livello nazionale, di individuare e controllare in tempo sviluppi critici a livello locale o nazionale, nonché di valutare l'efficacia di provvedimenti di prevenzione a livello locale e nazionale.
2.2.2.3 Sezione 3: Disposizioni di delega
Art. 10 Regolamentazioni specifiche del DFI
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce le singole osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione, e per ogni osservazione il contenuto, i criteri, i termini, le modalitàdella dichiarazione e il tipo di trasmissione. La regola delle singole osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione a livello di ordinanza dipartimentale corrisponde al diritto vigente ed è un sistema comprovato nella pratica.
Il DFI disciplina in quali situazioni e per quali malattie siano necessarie indicazioni per identificare le persone (lett. a). Devono essere rilevate indicazioni per identificare le persone (nome e cognome, indirizzo e numero di telefono) solo per le malattie per cui devono essere attuati provvedimenti delle autorità sanitarie nella cerchia della persona interessata. La raccolta di informazioni risulta centrale in vista della presa di contatto da parte delle autorità sanitarie e di interventi conseguenti volti a tutelare la salute pubblica. In concreto possono essere utili i seguenti provvedimenti:
− domande urgenti sulla diagnostica a medici e laboratori;
− ricerca, interrogazione e consulenza di persone e gruppi di persone contagiati ed esposti al pericolo di contagio;
− interrogazione di persone malate e non malate per chiarire e controllare la comparsa di malattie;
− consegna urgente di informazioni alle autorità sanitarie per effettuare ricerche a livello internazionale e informazione delle persone esposte.
L'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano disciplina anche per quali osservazioni debbano essere inviati campioni e risultati delle analisi ai laboratori designati dall'UFSP (lett. b). Ciò deve essere fatto perché talvolta sono necessarie analisi dettagliate (tipizzazione, profili di resistenza) e determinati esami possono essere effettuati solo in laboratori specializzati. Ad essere interessati sono principalmente i laboratori che devono inviare singoli campioni a un laboratorio specializzato, ma anche medici quando la diagnostica per una malattia è possibile solo in un luogo specifico (ad esempio se ci sono nuovi tipi di virus, emerging diseases).
L'ordinanza dipartimentale disciplina inoltre per quali osservazioni debbano essere dichiarati risultati positivi e negativi delle analisi (lett. c). La diagnostica conosce due aspetti dei risultati negativi: il primo aspetto riguarda singoli referti negativi in caso di agenti patogeni per cui sono necessari provvedimenti nei confronti di singole persone. Se l'autorità dispone di questi referti negativi può rinunciare ad ordinare provvedimenti oppure può revocare provvedimenti già ordinati («cessato allarme»). Per disporre di un valore di riferimento (denominatore) è necessario, inoltre, come secondo aspetto, la somma di tutti i test effettuati.
Al momento devono essere dichiarate circa 45 osservazioni cliniche e microbiologiche. Questa lista viene controllata regolarmente in base alle necessità e agli scopi perseguiti. La quantità delle osservazioni soggette a obbligo di dichiarazione dovrebbe essere più piccola possibile, dovrebbe essere evitata la rilevazione di dati già ottenuti con altre statistiche e dovrebbe essere garantita la continuità su diversi anni. Hanno la priorità infezioni che possono causare epidemie, per cui sussiste la possibilità di intervenire, che possono avere gravi conseguenze, che sono nuove o inaspettate o la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale (cfr. art. 12 cpv. 6 LEp).