Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Dato che con l'entrata in vigore della nuova legge sulle epidemie l'UFSP avrà anche nuove responsabilità (art. 5 LEp) è possibile che la presente ordinanza del DFI debba essere adeguata di nuovo nel 2015. Attualmente, nell'elaborazione di strategie e programmi sia nel campo della lotta alla resistenza agli antibiotici sia nel settore delle infezioni nosocomiali, viene esaminata l'introduzione di obblighi di dichiarazione. Le infezioni nosocomiali, ovvero acquisite all'interno di un ospedale, sono ritenute parte integrante delle infezioni associate alle cure, per cui è considerato anche l'ambito dell'assistenza sanitaria ambulatoriale.

Art. 11 Decisioni dell'UFSP

Fondamentalmente, sulla base dell'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili dell’uomo, vengono rilevate tutte le indicazioni necessarie alla sorveglianza e alla lotta di malattie infettive. Se per singole osservazioni si rivelano necessarie informazioni aggiuntive, possono essere disposte normalmente tramite una modifica dell'ordinanza ordinaria. Tuttavia ci sono situazioni in cui le autorità sanitarie devono agire velocemente con chiarimenti aggiuntivi sulle persone interessate o con provvedimenti nei confronti di singole persone. L'articolo 11 conferisce all'UFSP la competenza, di fronte alla minaccia immediata o in presenza di un particolare pericolo per la salute pubblica, di emanare decisioni per richiedere determinate informazioni aggiuntive su osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione. Ciò riguarda dichiarazioni su osservazioni che ai sensi dell'ordinanza del DFI di cui sopra devono essere fatte solo con le iniziali (lett. a). La distinzione tra «minaccia immediata» e «presenza» di un pericolo deve essere compresa in maniera progressiva e graduale nel tempo. Nella «minaccia immediata di un pericolo» il pericolo non si è ancora manifestato direttamente.

Medici, ospedali e altre istituzioni selezionati possono essere obbligati a dichiarare determinati contenuti (lett. b). Con questa impostazione i contenuti della dichiarazione possono essere rilevati con un procedimento specifico, ovvero con una prova campione obbligatoria. In questo modo l'onere del sistema sanitario nel caso di malattie e ospedalizzazioni frequenti potrebbe essere ridotto.

Infine le persone e istituzioni soggette all'obbligo di dichiarazione devono poter essere tenute, anche nelle situazioni descritte sopra, a inviare i campioni e i risultati delle analisi a un determinato laboratorio designato dall'UFSP (lett. c).

2.2.2.4 Sezione 4: Accettazione e rielaborazione delle dichiarazioni obbligatorie

Art. 12 Accettazione delle dichiarazioni

Alla comparsa delle malattie, una collaborazione funzionante tra i Cantoni e l'UFSP facilita l'individuazione della causa. La stessa cosa vale per la collaborazione all'interno del Cantone. Il capoverso 1 stabilisce che i medici cantonali sono responsabili dell'accettazione delle dichiarazioni e di una prima elaborazione delle medesime secondo gli articoli 6-8. Solo nel caso degli esercenti di aeroporti il medico aeroportuale di confine elabora per primo le dichiarazioni. Nell'ambito dei loro compiti devono provvedere affinché i moduli per la dichiarazione siano interamente compilati. (cpv. 2).

Se è stata ricevuta la dichiarazione sui referti delle analisi di laboratorio, ma non è pervenuta alcuna necessaria dichiarazione sui referti clinici il medico cantonale competente sollecita le dichiarazioni mancanti (cfr. cpv. 3). Quest'ultimo richiede anche una dichiarazione complementare sui referti clinici se questa è necessaria ai sensi dell'ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione relative alle malattie trasmissibili.

Art. 13 Inoltro delle dichiarazioni

Il capoverso 1 prevede che i medici cantonali siano tenuti a inviare le dichiarazioni all'UFSP entro i termini previsti (a meno che non siano già pervenute all'UFSP per via elettronica). Questi informano anche i medici cantonali dei Cantoni limitrofi, qualora sia necessario per la lotta contro malattie tra-