Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo

smissibili. Provvedono inoltre allo scambio di informazioni con il chimico cantonale, il veterinario cantonale e il farmacista cantonale del proprio Cantone (cpv. 5).

Art. 14 Informazioni concernenti le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione

Questa disposizione disciplina, a completamento dell'obbligo di dichiarazione, l'obbligo di informazione di medici, laboratori, ospedali, porti e altre istituzioni pubbliche o private nei confronti del medico cantonale o dell'UFSP. Gli uffici cantonali e della Confederazione si informano reciprocamente (cpv. 1). Per un rilevamento più preciso di alcune osservazioni l'UFSP può incaricare i laboratori di fornire alle persone o alle istituzioni soggette all'obbligo di dichiarazione questionari speciali (cpv. 2). Per il coordinamento all'interno dell'istituzione gli ospedali, i porti e gli aeroporti, nonché altre istituzioni designano un interlocutore (cpv. 3).

Art. 15 Informazione concernente i provvedimenti adottati dalle autorità

Ai sensi del capoverso 1 i medici cantonali informano l'UFSP in merito ai provvedimenti adottati. L'informazione deve essere il più possibile rapida e riferita al caso concreto, ovvero deve avvenire con riferimento alle osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione. In pratica viene chiesto ai medici cantonali di inserire nel sistema d'informazione ISM o nei moduli della dichiarazione i provvedimenti intrapresi dalle autorità di cui agli articoli 33-38 e 40 LEp, che sono di competenza dei Cantoni.

I medici cantonali sono anche responsabili per eventuali domande necessarie presso medici, ospedali ecc., in merito al cui risultato informano l'UFSP (cpv. 2).

Art. 16 Rielaborazione dei dati per le dichiarazioni

L'articolo 16 incarica l'UFSP di elaborare i dati per le dichiarazioni, di mettere a disposizione le statistiche anonimizzate e di pubblicare questi dati settimanalmente insieme a analisi e commenti su avvenimenti importanti. L'UFSP fornisce ai medici cantonali i dati per le dichiarazioni in forma appropriata.

2.2.3 Capitolo 3: Dichiarazioni volontarie

Art. 17 Valutazione

Attualmente presso l'UFSP esistono due sistemi di dichiarazione volontaria (cfr. commento all'art. 3): il sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili frequenti (sistema di dichiarazione Sentinella) e il sistema di rilevamento delle patologie pediatriche rare nei bambini ricoverati in ospedale (SPSU). L’UFSP rileva ed elabora nell’ambito di questi sistemi di dichiarazione volontaria le dichiarazioni convenute con medici, laboratori, ospedali o altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario. Può affidare a terzi l’incarico della valutazione dell’analisi. Tra questi terzi rientrano istituti universitari o altri istituti di ricerca. Le modalità dei programmi di rilevazione vengono stabiliti per iscritto e a tale scopo costituisce dellecommissioni di programma.

In Svizzera esistono inoltre sistemi di dichiarazione volontaria per la rilevazione della resistenza agli antibiotici e del consumo di antibiotici tramite il Centro per la resistenza agli antibiotici Anresis e per la rilevazione di infezioni della ferita chirurgica tramite Swissnoso. Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle epidemie entrambi i compiti di sorveglianza rientrano nel settore di competenza della Confederazione. La modalità con cui vengono integrati questi compiti viene definita nell'attuale sviluppo della strategia e del programma che indicherà anche fino a che punto la partecipazione a questi due sistemi debba rimanere volontaria.

Art. 18 Pubblicazione dei resultati

I risultati generatisi dai sistemi volontari vengono messi a disposizione delle persone e delle istituzioni che partecipano alla dichiarazione nonché dei medici cantonali e, all’occorrenza, pubblicati..