Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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I Cantoni sono tenuti a sostenere l'UFSP nell'informazione e nella comunicazione sul piano nazionale di vaccinazione di altre persone o istituzioni. Tra questi rientrano, in particolare, medici, personale di cura specializzato, ostetriche, personale medico ausiliario, farmacisti, servizi Spitex, associazioni professionali e centri di formazione in ambito sanitario. Devono inoltre sostenere istituzioni che seguono o impiegano persone appartenenti a gruppi a rischio nella loro attività di informazione (ad esempio strutture di custodia collettiva diurna, case di ricovero per persone disabili, case di ricovero per anziani).
Art. 37 Controllo dello stato vaccinale nei bambini e giovani
Oltre all'obbligo di informazione i Cantoni sono soggetti anche all'obbligo di verificare lo stato vaccinale dei bambini e dei giovani durante la scuola dell'obbligo. Un controllo deve essere effettuato almeno all'inizio e alla fine della scuola dell'obbligo (lett. 1). Devono essere individuate le persone in cui manca una vaccinazione in base alle raccomandazioni del piano nazionale di vaccinazione. I Cantoni possono controllare lo stato vaccinale anche nelle strutture di custodia collettiva diurna e altre istituzioni di accoglienza (lett. 2). Il controllo dello stato vaccinale non serve al rilevamento della copertura vaccinale di cui si tratta all'articolo 41, ma può, nel migliore dei casi, esservi collegato.
Se i Cantoni rilevano durante il controllo dello stato vaccinale che ci sono bambini o giovani non completamente vaccinati, raccomandano loro la vaccinazione o la vaccinazione a posteriori in base al piano nazionale di vaccinazione (cpv. 3).
I Cantoni provvedono affinché coloro che decidono per una vaccinazione possano essere vaccinati con tutte le dosi previste dal piano nazionale di vaccinazione (cpv. 4). Ciò significa nel concreto che quando è stata iniziata una vaccinazione contro una determinata malattia infettiva, questa deve essere completata con tutte le dosi della vaccinazione mancante. Da un lato l'autorità cantonale può raccomandare di far completare la vaccinazione con le dosi mancanti dal medico, oppure i Cantoni possono eseguire queste vaccinazioni tramite i servizi medici scolastici, dopo il consenso dei genitori o del giovane capace di giudicare e d’intendere. La vaccinazione rimane in ogni caso facoltativa. I Cantoni possono offrire le vaccinazioni ad esempio gratuitamente o a costi ridotti, cosa che può avere effetti positivi sul numero dei vaccinati. Queste misure devono contribuire ad aumentare i tassi di vaccinazione per le malattie considerate particolarmente importanti nel programma nazionale di vaccinazione e quindi a raggiungere gli obiettivi posti per una tutela ottimale dell'individuo e dell'intera popolazione.
Art. 38 Vaccinazioni di massa
L’articolo 8 capoverso 2 LEp identifica gli ambiti in cui i Cantoni su ordine dell’UFSP devono prendere provvedimenti preparatori. Un settore centrale riguarda le vaccinazioni. Devono garantire che in caso di bisogno vengano eseguite vaccinazioni di massa e devono predisporre l’infrastruttura necessaria.
Art. 39 Vaccinazioni obbligatorie
Le vaccinazioni sono fondamentalmente facoltative. Contrariamente al diritto vigente nella nuova legge sulle epidemie è stata notevolmente ridotta la possibilità di dichiarare una vaccinazione obbligatoria. Nell'ordinanza queste limitazioni vengono definite più da vicino. Se dal punto di vista della salute pubblica risulta necessario derogare al principio della facoltà di decidere volontariamente se sottoporsi o meno a una vaccinazione, ciò è consentito al Cantone solo se in situazioni eccezionali sussiste un pericolo considerevole.
Il capoverso 1 stabilisce quali aspetti sono tenuti a valutare i Cantoni prima di dichiarare l'obbligatorietà di una vaccinazione limitata nel tempo e limitata a particolari gruppi di persone interessate. In primo piano è da valutare la gravità di una possibile malattia e il rischio per la salute della popolazione interessata (lett. a). Per la valutazione del rischio della diffusione della malattia è necessario tenere conto di fattori specifici per un agente patogeno e per l'ospite come anche di fattori ambientali. Si tratta, tra l'altro, di valutare quali condizioni influiscono in maniera rilevante nel caso concreto il rischio della