Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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diffusione della malattia (riunioni di persone, condizioni di lavoro, processi lavorativi, diffusione di vettori trasmettitori di malattie, condizioni climatiche, copertura vaccinale ecc.)

Di particolare importanza è la tutela delle persone o dei gruppi di persone vulnerabili, ad esempio pazienti in terapia intensiva (lett. b). Le vaccinazioni servono in questo caso non solo per la tutela personale, di cui gode una persona in quanto persona vaccinata, ma anche la tutela di altri che non sono protetti dall'immunità nei confronti della malattia in questione. Nel quadro delle chiarificazioni preliminari devono essere identificate sia le persone o i gruppi di persone vulnerabili sia il tipo e la misura di pericolo della malattia in questione.

Nella valutazione della situazione epidemiologica deve anche essere tenuto conto dei rischi di comparsa e di diffusione a livello nazionale e internazionale (lett. c). Se la situazione epidemiologica a livello cantonale non è conosciuta o non lo è a sufficienza, devono essere eseguite indagini ai sensi dell'articolo 15 LEp.

Dichiarare le vaccinazioni come obbligatorie non è un automatismo. In ogni situazione in cui viene preso in considerazione un obbligo di vaccinazione deve essere valutato l'effetto di tale provvedimento (lett. d) e l'idoneità e l'efficacia di altre misure per limitare il rischio sanitario (lett. e).

L'obbligo di vaccinazione è consentito solo se la tutela della salute pubblica in caso di pericolo notevole non può essere ottenuta con altri provvedimenti meno incisivi, fintanto che è attuabile con costi ragionevoli. L'obbligo di vaccinazione deve inoltre essere delineato nella maniera più limitata possibile, in modo che ne siano interessate le persone che sono davvero esposte a un rischio maggiore o che possono contribuire notevolmente alla diffusione. Nel caso delle persone particolarmente vulnerabili ciò riguarda principalmente le persone che entrano in contatto diretto con loro, ad esempio il personale in terapia intensiva (cpv. 2).

L'imposizione di una vaccinazione con coercizione fisica non è consentita (cpv. 3).

Art. 40 Sorveglianza e valutazione dei provvedimenti di vaccinazione

I provvedimenti per la promozione delle vaccinazioni intrapresi in base al piano nazionale di vaccinazione vengono esaminati per la loro adeguatezza ed efficacia ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 LEp dall'UFSP in collaborazione con i Cantoni. L'UFSP assolve varicompiti.In primo luogo stabilisce gli indicatori per verificare i provvedimenti (lett. a). Un indicatore può essere, ad esempio, la quota di bambini che al momento dell’inizio o della fine della scuola sono stati vaccinati in maniera completa, parziale o non sono stati vaccinati, indicando le motivazioni e prendendo come termine di riferimento il piano di vaccinazione. Un altro indicatore potrebbe essere il tipo e la frequenza delle informazioni sulle raccomandazioni di vaccinazione messe a disposizioni dal Cantone per determinati gruppi target. In secondo luogo l’UFSP rileva periodicamente indicatori sui provvedimenti cantonali rispetto al raggiungimento degli obiettivi (lett. b), stabiliti, ad esempio, nell’ambito della strategia nazionale per l’eliminazione del morbillo. Uno degli obiettivi della strategia per l’eliminazone del morbillo consiste nel garantire che almeno il 95% di tutti i bambini piccoli siano vaccinati contro il morbillo con due dosi entro i primi due anni di vita. Infine l’UFSP coordina studi per rilevare la copertura vaccinale (lett. c). Attualmente la vaccinazione dei bambini in età scolastica e prescolastica viene rilevata in quasi tutti i Cantoni ogni tre anni.

Art. 41 Rilevamento cantonale delle quote di persone vaccinate

Anche in futuro i Cantoni devono rilevare lo stato vaccinale in base alle direttive dell'UFSP. Queste devono garantire che i dati rilevati nei singoli Cantoni possano essere confrontati a livello svizzero. La responsabilità per questi compiti implica anche che i Cantoni non solo siano obbligati a rilevare i dati sulle vaccinazioni, ma che debbano anche finanziarle.

Per il rilevamento delle quote delle persone vaccinate l'UFSP stabilisce requisiti minimi, ovvero: le vaccinazioni da rilevare; i gruppi di età nei quali vengono effettuate le rilevazioni; il metodo; prove a