Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Il Regolamento sanitario internazionale è stato sottoposto a una revisione totale nel 2007.

Art. 42 Obbligo di autorizzazione

I medici che praticano vaccinazioni contro la febbre gialla necessitano di un'autorizzazione (cpv. 1). Secondo questa disposizione viene designato come ufficio federale competente ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 lettera a LEp l'UFSP. L'UFSP conferisce le autorizzazioni per praticare la vaccinazione contro la febbre gialla e rilasciare un certificato di vaccinazione o di profilassi internazionale ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 200517 (cpv. 2).

Art. 43 Requisiti per ottenere l’autorizzazione

L'autorizzazione viene rilasciata ai medici che dispongono di un diploma federale o estero riconosciuto di medico (lett. a) e un titolo federale o estero riconosciuto di perfezionamento in medicina tropicale o di viaggio ai sensi della legge del 23 giugno 200618 sulle professioni mediche lett. b).

Art. 44 Eccezioni

Per garantire una sufficiente disponibilità a livello regionale, un'autorizzazione può essere rilasciata in via eccezionale anche con meno requisiti d’autorizzazione (lett. a-c). In ogni caso sono necessari un diploma in medicina tropicale e medicina di viaggio, esperienza lavorativa e la partecipazione a uno dei corsi di perfezionamento riconosciuti dalla Società svizzera di medicina tropicale e di viaggio FMH. L'UFSP definirà criteri uniformi nel quadro di un supporto all'esecuzione per precisare ulteriormente il termine «sufficiente disponibilità a livello regionale».

Art. 45 Domanda per il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione

I medici che desiderano un'autorizzazione per praticare la vaccinazione contro la febbre gialla presentano all'UFSP la domanda che deve contenere i dati sulla qualifica (cpv. 1). Ai sensi del capoverso 2 la domanda deve contenere i dati sulla qualifica dei medici di cui si tratta all’articolo 43 o 44. L'UFSP inoltra la domanda al competente medico cantonale per una presa di posizione (cpv. 3). Questo effettua ulteriori verifiche dei dati del richiedente e informa l'UFSP.

L'UFSP informa il Cantone della decisione in merito all'autorizzazione (cpv. 4).

Art. 46 Validità dell’autorizzazione

Il capoverso 1 precisa che l'autorizzazione ha una validità di quattro anni.

Il rinnovo dell'autorizzazione viene disciplinato nei capoversi 2 e 3, secondo cui la domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata all'UFSP almeno sei mesi prima della scadenza. Questa viene inoltrata direttamente all'UFSP. La domanda deve contenere i dati di cui si tratta all'articolo 45 oppure dimostrare che il titolare dell'autorizzazione ha partecipato al corso di perfezionamento in medicina tropicale e di viaggio riconosciuto dalla FMH.

Art. 47 Portata dell’autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è abilitato a somministrare vaccinazioni contro la febbre gialla e a rilasciare il certificato ai sensi dell'allegato 7 del Regolamento sanitario internazionale del 23 maggio 2005.

Con l'autorizzazione i medici ottengono un timbro ufficiale.

17 RS 0.818.103

18 RS 811.11