Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Art. 48 Informazione all’opinione pubblica

L'UFSP pubblica l'elenco dei medici titolari dell'autorizzazione a somministrare il vaccino contro la febbre gialla.

Art. 49 Doveri del titolare dell’autorizzazione

I titolari dell'autorizzazione a somministrare il vaccino della febbre gialla sono tenuti a rilasciare il certificato di vaccinazione secondo l'allegato 6 del Regolamento sanitario internazionale. Questi certificati devono essere firmati dal medico che somministra il vaccino e devono essere provvisti del timbro ufficiale (lett. a).

I titolari dell'autorizzazione sono inoltre tenuti a notificare qualunque cambiamento di indirizzo e dell'attività all'UFSP (lett. b).

L’UFSP informa il medico cantonale responsabile del cambiamento di indirizzo o dell’attività (cpv. 2).

2.4 Titolo quarto: Lotta

2.4.1 Capitolo 1: Provvedimenti nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori

Novità rispetto alla legislazione vigente

I provvedimenti per la lotta contro le malattie trasmissibili nell’ambito del trasporto internazionale di viaggiatori sono disciplinati in modo insufficiente nella legge sulle epidemie del 1970. Negli ultimi decenni il contesto in cui si manifestano le malattie infettive è mutato radicalmente. La crescente mobilità, la progressiva urbanizzazione, i cambiamenti climatici e i movimenti migratori hanno portato con loro nuove sfide nell’ambito della lotta contro le malattie trasmissibili. La revisione della legge sulle epidemie ha lo scopo di affrontare queste sfide e, allo stesso tempo, di considerare le esigenze del RSI (2005).

Con la revisione della legge sulle epidemie ci si concentrerà ora non solo sui provvedimenti per l’entrata nel Paese, ma anche su quelli riguardanti l’uscita. Le presenti disposizioni si basano sulla normativa di attuazione in vigore e ne riprendono i contenuti fondamentali19. La novità principale riguarda la responsabilità dell’UFSP negli aeroporti, sia per i provvedimenti riguardanti l’entrata (Airside), sia per i provvedimenti riguardanti l’uscita (Landside). Secondo la legislazione in vigore i Cantoni sono responsabili dei provvedimenti riguardanti l’uscita (Landside) e la Confederazione è responsabile dei provvedimenti riguardanti l’entrata nel Paese (Airside).

Questa novità si concretizza nel fatto che il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 41 LEp, può emanare ora disposizioni sia per impedire l’importazione di malattie trasmissibili, sia per impedirne l’esportazione. Quest’ultima opzione è prevista a seguito dell’assunzione di una responsabilità internazionale.

L’articolo 42 LEp sancisce ora per legge l’obbligo di porti e aeroporti di preparare piani d’emergenza per essere pronti ad attuare le disposizioni previste dall’articolo 41 LEp. Stabilisce inoltre che il Consiglio federale debba determinare (designare) gli esercenti di impianti portuali e di aeroporti che devono approntare le necessarie capacità secondo l’allegato 1.B del Regolamento sanitario internazionale (RSI 2005).

19 Ordinanza del 17 giugno 1974 concernente il Servizio sanitario di confine (RS 818.125.1); Ordinanza del DFI del 15 dicembre 2003 per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti (RS 818.125.12).