Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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alle nuove scoperte. Le raccomandazioni pubblicate nel bollettino dell'UFSP sono rivolte alle persone specializzate e contengono una documentazione completa delle singole vaccinazioni, compresi i loro effetti e rischi e la descrizione delle malattie da prevenire e dei relativi rischi. A sostegno del personale specializzato l'UFSP mette a disposizione prospetti informativi per l'ampio pubblico e fogli informativi per gli studi medici, in cui sono contenute le informazioni principali sulle singole vaccinazioni.
I capoversi 1 e 2 descrivono gli scopi e i contenuti Calendario vaccinale svizzero, le raccomandazioni che contiene e gli schemi di vaccinazione (lett. a), nonché le categorie delle vaccinazioni raccomandate (lett. b).
Il piano nazionale di vaccinazione viene periodicamente adeguato alle nuove scoperte scientifiche e ai requisiti per la salute pubblica (cpv. 3) e viene pubblicato dall'UFSP una volta l'anno (cpv. 4).
Art. 34 Obblighi dei medici
Il paragrafo 1 obbliga i medici, nell’ambito dell’obbligo di diligenza del medico, a intraprendere tutti gli sforzi necessari per attuare il piano nazionale di vaccinazione. Questi svolgono un ruolo particolare di mediatori di sapere. Un compito importante dei medici consiste nel provvedere a una sufficiente copertura vaccinale dei pazienti sotto la loro assistenza. Importante è raccomandare velocemente la copertura vaccinale dei neonati e dei bambini piccoli in base al piano nazionale di vaccinazione e senza ritardi inutili, nonché procedervi in tempo.
Nel capoverso 2 vengono descritti i singoli compiti dei medici: come primo compito importante provvedono affinché le persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione siano informate sul piano nazionale di vaccinazione. In questo compito rientra l'identificazione di quei pazienti che sulla base della loro età (vaccinazioni di base), il loro stato di salute (rischio di complicazioni) o rischi reali di trasmissione (vaccinazioni per gruppi a rischio), sono interessati dalle raccomandazioni di vaccinazione. I medici devono garantire che i pazienti ricevano tutte le informazioni necessarie per poter prendere una decisione fondata in merito alle vaccinazioni, ovvero devono essere a conoscenza delle raccomandazioni e dei relativi obiettivi. In linea di massima, le persone che vogliono farsi vaccinare devono anche poterlo fare. I medici informano inoltre le persone interessate sui rischi di trasmissione e di malattia qualora la vaccinazione non venga effettuata (lett. a). Dato che, come per ogni loro altro intervento medico, rientra nell'obbligo d'informazione dei medici, il fatto di spiegare quali sono i rischi della cura e della vaccinazione non viene espressamente citato nel testo dell'ordinanza.
Il controllo dello stato vaccinale serve a individuare eventuali lacune della vaccinazione. Dopo il controllo è necessario raccomandare alle persone interessate quelle vaccinazioni che, in base al piano nazionale di vaccinazione, dovrebbero essere completate, richiamate o recuperate (lett. b).
I mezzi ufficiali di informazione della Confederazione o dei Cantoni sono fondamentali per un'informazione adeguata. I medici devono perciò metterli a disposizione delle persone interessate dalle raccomandazioni di vaccinazione (lett. c).
Art. 35 Obblighi del personale sanitario e dei farmacisti
L’articolo 35 descrive i compiti di personale di cura, ostetriche, personale medico ausiliario e farmacisti in merito all'attuazione del piano nazionale di vaccinazione. Nell'esercizio della loro attività, questi devono, a seconda delle possibilità, contribuire all'attuazione del piano nazionale di vaccinazione. Informano quindi sulle raccomandazioni di vaccinazione oppure esortano le persone interessate a rivolgersi al personale specializzato.
Art. 36 Obbligo d’informazione dei Cantoni
L’articolo 36 obbliga le autorità cantonali, a informare le persone e istituzioni elencate alle lettere a-e sul piano nazionale di vaccinazione. Devono mettere a disposizione appropriati strumenti di informazione necessari concernenti le vaccinazioni.