Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Questo compito generale viene concretizzato nel capoverso 2. Sono fondamentali diversi doveri di informazione (lett. a). I gestori devono provvedere affinché le persone in loro custodia siano informate sulle malattie infettive e sull'accesso all'assistenza sanitaria. Ciò deve essere fatto in tempo utile e in maniera comprensibile. Nell'attuazione di questi doveri di informazione deve essere garantito che il personale medico specializzato disponga della formazione necessaria a svolgere questa attività, ivi comprese le competenze transculturali. In caso di necessità, per richiedenti l'asilo che non parlano bene la lingua nazionale del luogo, deve essere fatto ricorso a una persona che traduca durante la visita medica.

Come secondo provvedimento i gestori devono mettere a disposizione i mezzi e le misure terapeutiche appropriate per prevenire malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue in maniera conforme allo scopo (lett. b). In questo materiale rientrano soprattutto i preservativi.

Come parte fondamentale della prevenzione di malattie deve essere messo in evidenza l'accesso all'assistenza medica generale. Questo accesso deve essere garantito (lett. c). Utili a questo scopo possono essere colloquio in loco con un medico, la possibilità di cura ambulatoriale in ospedale o se necessario la visita di un medico. Risulta sensata una selezione condotta da una persona specializzata prima di attribuire una persona alle cure di un medico. Nel quadro dell'assistenza medica generale deve essere garantito che le malattie trasmissibili siano riconosciute il più velocemente possibile, curate in maniera adeguata e che vengano dichiarate in tempo in base alle direttive della presente ordinanza. Sempre in relazione all'assistenza medica generale deve essere garantito che si possa confidare in personale medico specializzato con formazione in competenze transculturali possano essere affidati compiti in cui siano necessarie queste competenze e che per la visita medica si faccia ricorso a traduttori, qualora le persone richiedenti l'asilo non parlino bene la lingua nazionale del luogo. Nel quadro dell'assistenza medica devono inoltre essere offerte vaccinazioni in base al calendario vaccinale svizzero.

Per i centri di accoglienza della Confederazione e i centri della Confederazione gestiti nelle fasi di test l'articolo 5 dell'ordinanza del DFGP del 24 novembre 200715 sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell'asilo regola l'accesso all'assistenza medica e dentistica di base e d'emergenza.

L’UFSP emana inoltre istruzioni tecniche e raccomandazioni concernenti le visite mediche nei centri di accoglienza della Confederazione e mette a disposizione dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) il materiale informativo sulle malattie trasmissibili (cpv. 3).

2.3.2 Capitolo 2: Vaccinazioni

Gli articoli 20-24 LEp e le presenti concretizzazioni delle disposizioni in questa ordinanza devono sostenere l'attuazione del calendario vaccinale svizzero. Vengono stabiliti i compiti dei Cantoni, del personale medico e sanitario e dei farmacisti per promuovere le vaccinazioni, basandosi su obiettivi e strategie nazionali, nonché su programmi nazionali. I compiti principali sono il trasferimento delle informazioni, il controllo dello stato vaccinale con raccomandazioni su eventuali integrazioni necessarie e vaccinazioni di recupero, nonché la distribuzione di materiale informativo ufficiale.

Art. 33 Calendario nazionale di vaccinazione

L'UFSP e la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) elaborano raccomandazioni concrete sulle vaccinazioni contro malattie infettive per realizzare gli obiettivi e le strategie di vaccinazione. Queste raccomandazioni sono riassunte e pubblicate nel Calendario vaccinale svizzero. Le raccomandazioni sono elaborate su base scientifica e tengono conto dei vaccini omologati da Swissmedic e delle informazioni specifiche approvate dalle autorità. Le raccomandazioni tengono anche conto delle caratteristiche epidemiologiche specifiche del territorio svizzero e vengono correntemente adattate

15 RS 142.311.23