Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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l'autoresponsabilità gli istituti sono tenuti a informare le persone in loro custodia in maniera comprensibile sulle malattie infettive (lett. b). Nel far ciò si deve tenere conto del fatto che in questi istituti vengono prese in custodia persone di diversa provenienza, cultura e lingua. Inoltre devono essere messi a disposizione in maniera conforme allo scopo i mezzi e le misure terapeutiche appropriate per la prevenzione di malattie trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue. In questo rientra anche la messa a disposizione di preservativi, materiale da iniezione sterile ed eventuali terapie sostitutive in caso di tossicodipendenza (lett. c). Infatti, non solo le siringhe infettate, ma anche le droghe stesse possono rappresentare una fonte di infezione. Questo è successo con le infezioni mortali da antrace nell'ambiente della tossicodipendenza irlandese.
Gli istituti devono inoltre offrire vaccini per la prevenzione di malattie trasmissibili e garantire che le persone in loro custodia ricevano accesso ad un'assistenza medica adeguata (lett. d).
Art. 32 Provvedimenti di prevenzione nei centri per richiedenti l’asilo
L'articolo 32 concretizza l'obbligo di prevenzione della trasmissione di malattie ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera d LEp nei centri per richiedenti l’asilo cantonali e centri d'accoglienza del Cantone.
La presente disposizione contiene le stesse misure dell'ordinanza del DFI del 9 dicembre 200513 concernente i provvedimenti del Servizio sanitario di confine, attualmente in vigore, con la differenza che la competenza non è dell'UFSP, ma dei gestori. Questa soluzione è appropriata dato che la responsabilità condivisa in merito alla salute dei richiedenti l’asilo comportava costanti difficoltà di delimitazione e non consentiva una chiara divisione delle competenze nel personale sanitario. Nel centro di test della Confederazione si cerca già oggi di offrire un'assistenza medica totale ai richiedenti l’asilo. Da far notare che la prevenzione di malattie trasmissibili in Svizzera si basa oggi sull'accesso libero al sistema sanitario, responsabile della diagnosi precoce di casi di malattia. Analisi basate sulla proiezione di immagini in serie come venivano condotte dalle leghe polmonari negli anni Sessanta non esistono più. Perciò è importante che anche per i richiedenti l’asilo l'accesso al sistema sanitario funzioni senza difficoltà. Solo in sistemi sanitari consolidati c'è anche la competenza specialistica che garantisce di effettuare in tempo diagnosi di eventuali malattie trasmissibili.
Tutte le persone che presentano richiesta di asilo in Svizzera o a un confine del Paese vengono rimandati a un cosiddetto centro di registrazione e di procedura. Tali centri servono al procedimento d'asilo, all'alloggio e all'assistenza dei richiedenti asilo. Dal 1° gennaio 2014 esistono inoltre molti centri della Confederazione (centro di procedura, centro di attesa, centro di uscita dal Paese) per richiedenti asilo in cui sono trattate le domande nell'ambito delle fasi di test. I richiedenti l’asilo vengono poi assegnati a un Cantone sulla base di una chiave di distribuzione (a seconda dell’ampiezza della popolazione), dove viene offerto loro alloggio e assistenza (centri di asilo cantonali).
Il soggiorno di richiedenti l’asilo nei centri di accoglienza della Confederazione o in centri di asilo cantonali rappresenta una situazione particolare nel rapporto tra gli individui e lo Stato. Le persone che alloggiano in un istituto del genere non possono esercitare un'attività lucrativa, per uscire sono soggette all'obbligo di autorizzazione e hanno il dovere di collaborare per la pulizia e l'ordine domestico. Se non rispettano questi doveri, così come se non rispettano l'ordine di mantenere la quiete, incorrono in sanzioni, come il divieto di uscire. L'alloggio dei richiedenti l'asilo nei centri di accoglienza della Confederazione o in centri di asilo cantonali ha perciò un carattere di privazione della libertà ai sensi dell'articolo 3 della legge federale del 20 marzo 200914 che fa capo alla Commissione per la prevenzione della tortura. Vi sono particolari responsabilità statali per impedire tutte le forme di menomazioni della salute nei richiedenti l’asilo.
I gestori di centri cantonali per richiedenti l'asilo e dei centri di accoglienza devono garantire alle persone in loro custodia l'accesso a provvedimenti di prevenzione appropriati (cpv. 1).
13 RS 818.125.11
14 RS 150.1