Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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d’informazione sono resi anonimi e cancellati non appena non occorrono più ai fini dei provvedimenti nei confronti di singole persone (cpv. 1).
Questo principio viene descritto nel dettaglio nei capoversi 2 e 3. Il capoverso 2 stabilisce quali dati delle persone coinvolte ottenuti nell’ambito dell’obbligo di dichiarazione e presenti nel sistema devono essere cancellati. A tali dati appartengono cognome e nome, le iniziali (nome/cognome) di queste persone, nonché indirizzo, numero di telefonoe data di nascita (lett. a-d). Questi dati possono essere conservati nel sistema per un periodo massimo di dieci anni dal momento della loro rilevazione. In casi eccezionali, possono essere conservati più a lungo. Il capoverso 3 descrive la norma da seguire in casi eccezionali. Se le peculiarità di una malattia, in particolare per le malattie croniche e le malattie con tempi lunghi di incubazione, comportano la necessità di una conservazione prolungata, i dati summenzionati vengono cancellati dopo trent’anni. Alcune malattie che rientrano in questi casi speciali sono per esempio la malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) o la tubercolosi.
Art. 97 Conservazione di altri dati personali
L’articolo 97 contiene l’elenco dei dati che sono conservati a tempo indeterminato nel sistema per le dichiarazioni a fini statistici o di pianificazione, fintanto che tali dati sono necessari per questo scopo. Attraverso questi dati è molto difficile risalire concretamente alle persone a cui appartengono. Ciò significa che si tratta solo di serie di dati rese parzialmente anonime per cui non è più necessaria o possibile l’identificazione delle persone. Se si dovesse cercare di identificare le persone confrontando queste serie di dati con altre serie di dati appartenenti a singoli, allora si verificherebbe una grave violazione della protezione dei dati perseguibile penalmente. Tuttavia, questi dati epidemiologici sono fondamentali per effettuare analisi scientifiche sulle malattie in Svizzera. Forniscono informazioni sulle tendenze della diffusione spaziale e temporale delle malattie trasmissibili e permettono di interpretare eventuali modelli attraverso il confronto dei dati attuali con quelli storici e di intraprendere misure appropiate per la lotta contro la malattia.
2.6.6 Capitolo 5: Sistema d’informazione
Principi di base della procedura
La procedura di richiesta di indennizzi e riparazione morale per eventuali danni in seguito a una vaccinazione è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa (PA).
L’articolo 12 PA prevede che la responsabilità principale dell’accertamento dei fatti ricade sull’autorità competente. Il cosiddetto principio inquisitorio prevede che l’accertamento dei fatti e, in caso sia necessario, portarne una prova, sia responsabilità dell’autorità e non delle parti. Ciò vale anche come principio procedurale generico della PA, sia per le decisioni, sia per i ricorsi. Questo principio viene tuttavia indebolito quando, come in questo caso, non si tratta di un ricorso iniziato d’ufficio, ma su domanda di una persona privata (persona danneggiata). L’accertamento dei fatti da parte dell’autorità in questo caso deve procedere sulla base della domanda e delle affermazioni portate dalla parte richiedente come base per la prestazione richiesta37. In questa fattispecie, quindi, il principio risulta limitato. Ciò si manifesta inoltre nel fatto che le parti, ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 lettera a PA, sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti in un procedimento da esse proposto e a fornire mezzi di prova. Ci si aspetta che le persone che richiedono un indennizzo siano collaborative in questo senso. In materia di cooperazione della persona danneggiata, possono essere richiesti anche
36 RS 172.021
37 Christoph Auer, Art. 12, in: Auer / Müller / Schindler (Hrsg.), Kommentar PA, Zurigo 2008, marg. 8.