Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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disporre provvedimenti adeguati nell’ambito della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni.
2.6.5.3 Sezione 2: Struttura e contenuto del sistema d’informazione
Art. 87 Struttura del sistema d’informazione
Il sistema d’informazione si compone di una banca dati, che contiene dati sulle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione. Questa banca, chiamata «sistema per le dichiarazioni», contiene i dati riguardanti i risultati clinici, epidemiologici e delle analisi di laboratorio (cfr. art. 88). Il sistema per le dichiarazioni non contiene alcuna applicazione per l’esecuzione cantonale.
Oltre a questo sistema di base, nell’ISM è previsto anche un modulo particolare in caso di pericolo per la salute pubblica, contenente dati per identificare e informare le persone malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate o che espellono agenti patogeni, nonché le persone con cui sono venute in contatto. La gestione del contatto è una parte fondamentale del pacchetto di misure per limitare la propagazione di un agente patogeno nella prima fase dalla sua comparsa e comprende anche la gestione delle persone con cui sono venute in contatto (primo caso). A questo proposito, nell’ambito del Sistema d’informazione e d’impiego (SII) del Servizio sanitario coordinato (SSC) è stato sviluppato e attuato a livello tecnico un «modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni». Questo strumento viene impiegato da una cerchia determinata di utenti (UFSP, medici cantonali, Servizi sanitario coordinato/medico in capo dell’esercito). In questo modulo sono esposti i tre quadri clinici di malattie quali influenza, morbillo e malattie da meningococchi nelle tre lingue ufficiali della Confederazione.
Questa parte del sistema è conosciuta con il nome di «modulo per la gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni», che rappresenta un modulo indipendente ai sensi del capoverso 1 lettera b integrato nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) di
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cui all’articolo 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d’informazione militari (OSIM).
L’esempio seguente serve a spiegare l’utilizzo del modulo di gestione delle persone entrate in contatto con agenti patogeni: l’UFSP riceve notizia di una persona (presumibilmente) affetta da morbillo che è arrivata in Svizzera per via aerea. Come primo passo l’UFSP richiede l’elenco dei passeggeri alla compagnia aerea interessata. I dati riguardanti questo primo caso e l’elenco dei passeggeri vengono importati nel modulo di gestione. I singoli dati vengono quindi trasmessi ai singoli Cantoni competenti, in modo da permettere l’attuazione dei provvedimenti necessari, come per esempio l’identificazione, l’informazione, la spiegazione dell’eventuale protezione della persona esposta, il chiarimento dello stato vaccinale ecc.
Art. 88 Inserimento dei dati nel sistema per le dichiarazioni
Nel sistema per le dichiarazioni sono contenuti tutti i dati clinici e delle analisi di laboratorio previsti dagli articoli 6 e 8 (cpv. 1). Il sistema può contenere inoltre i risultati delle indagini epidemiologiche e i dati sulla diagnostica di riferimento, al fine di metterli a disposizione per il coordinamento dei provvedimenti tra Cantoni o tra Confederazione e Cantoni (cpv. 2). L’UFSP rappresenta il servizio centrale per la registrazione di tali dati.
Il capoverso 3 stabilisce quali dati debbano essere inseriti nel sistema dai medici cantonali.