Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Con il sistema d’informazione, sono messi a disposizione delle competenti autorità federali e cantonali a livello centrale i dati per le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione, con lo scopo di attuare le prescrizioni della LEp in modo immediato e coordinato. Il sistema prevede in particolare:

− l’accesso tempestivo delle autorità competenti nell’ambito dell’esecuzione della LEp (Confederazione e Cantoni) ai dati delle dichiarazioni, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione (per via elettronica, tramite posta o fax);

− il coordinamento dei diritti d’accesso ai dati delle dichiarazioni tra Cantoni e tra Confederazione e Cantoni;

− la cura centrale dei dati delle dichiarazioni (raccolta, revisione, completamento, cancellazione);

− una visione d’insieme della situazione epidemiologica in Svizzera;

− l’attuazione dei programmi nazionali di sorveglianza e lotta;

− la lotta coordinata contro le malattie e la gestione della crisi nel caso di particolari pericoli per la salute.

Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Per qualsiasi utilizzo di dati personali degni di particolare protezione gestito dalla Confederazione deve essere elaborato un concetto di sicurezza delle informazioni e protezione dei dati. Dopo un’analisi del rischio, si stabiliscono obiettivi e misure necessari a garantire le esigenze di protezione dei dati e sicurezza della Confederazione. Queste prescrizioni sono messe in atto continuamente. Una parte delle esigenze viene attuata attraverso le disposizioni contenute nell’ordinanza. Ulteriori esigenze tecniche e organizzative devono trovare applicazione nei rispettivi manuali di gestione e organizzazione e nei regolamenti per il trattamento. L’UFSP, in qualità di gestore e quindi responsabile del sistema, svolge un ruolo fondamentale nella garanzia della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati. Le esigenze in tale ambito sono tuttavia rilevanti anche per i Cantoni, poiché possono utilizzare il sistema d’informazione per svolgere i loro compiti quotidiani e poiché anche i loro dati sono contenuti nello stesso sistema, insieme a quelli della Confederazione. Anche i Cantoni sono perciò tenuti ad attenersi alle misure adeguate in questo ambito. Gli accordi di utilizzo con i Cantoni contengono infatti disposizioni concernenti la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni, per esempio riguardo alla gestione delle chiavi d’accesso al sistema d’informazione.

2.6.5.2 Sezione 1: Responsabilità per il sistema

Art. 86

Conformemente all’articolo 60 LEp, l’UFSP è responsabile della gestione del sistema d’informazione. La necessità di emanare un regolamento per il trattamento deriva dall’articolo 21 OLPD. Il presente sistema d’informazione soddisfa almeno uno dei criteri previsti dall’articolo 21 capoverso 1 lettera a, c o d OLPD.

Sulla base dell’articolo 60 LEp, l’UFSP deve trovare individui in grado di fornire prestazioni qualificate al fine di attuare una gestione soddisfacente del sistema d’informazione e di soddisfare le richieste della Confederazione in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni. I fornitori di prestazioni (esterni) sono responsabili a livello tecnico.

Siccome lo sviluppo di un sistema è un procedimento lungo e la sua gestione è strettamente legata agli aspetti tecnici e specialistici, l’UFSP svolge anche in questo caso un ruolo centrale e di coordinamento. L’UFSP ha perciò una funzione di controllo: elabora e gestisce i contratti con i fornitori di prestazioni esterni. I Cantoni sono responsabili per l’accesso al sistema d’informazione all’interno del Cantone. I manuali per l’installazione dei programmi necessari al funzionamento del sistema vengono messi loro a disposizione dall’UFSP. Come già spiegato nel capitolo 2.6.5.1, i Cantoni sono tenuti a