Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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medici cantonali competenti. La Lega polmonare deve ricevere dalle autorità serie di dati scelte per svolgere i suoi compiti specifici.

2.6.5.5 Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza delle informazioni

Art. 93 Sicurezza dei dati

33 Per garantire la sicurezza dei dati si applicano gli articoli 20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 1993

34 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché l’ordinanza del 9 dicembre 2011 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

L’UFSP è tenuto a stabilire nel regolamento per il trattamento dei dati i provvedimenti organizzativi e tecnici volti a garantire la sicurezza dei dati, il controllo del trattamento dei dati e i diritti di accesso. La determinazione dei diritti di accesso prevede che si conoscano e che si applichino le direttive di utilizzo. Queste direttive si basano sui progetti dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione UFIT e dell’Organo direzione informatica della Confederazione ODIC.

La sezione Sistemi di dichiarazione dell’UFSP garantisce l’attuazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati e amministra i diritti di accesso (certificati e dati di accesso). Le singole richieste di accesso al sistema dei dati per le dichiarazioni da parte di collaboratori dei servizi medici cantonali devono pervenire alla sezione Sistemi di dichiarazione. I medici cantonali verificano la completezza e la correttezza delle richieste in questo ambito e garantiscono la manipolazione responsabile dei dati degni di particolare protezione nel loro ambito di competenza. Questa regola vale soprattutto per l’esportazione dal sistema dei dati per le dichiarazioni.

Art. 94 Verbalizzazione

Gli accessi al sistema d’informazione ISM devono essere verbalizzati, per garantire la rintracciabilità. Non devono essere verbalizzate le modifiche che porterebbero a inutili complicazioni del sistema. Un obbligo di verbalizzazione generale non avrebbe infatti senso: i dati presenti nel sistema rispecchiano in primo luogo l’opinione delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione, per esempio i medici curanti. Le serie di dati possono anche contenere errori, senza che ciò si ripercuota sulle persone coinvolte. Si noti inoltre che non viene fornito alcun profilo della persona.

Art. 95 Diritti delle persone coinvolte

I diritti delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento nel sistema d’informazione, in particolare il diritto d’informazione, di rettifica e di cancellazione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno

35

1992 sulla protezione dei dati.

La persona coinvolta che intenda rivendicare i propri diritti deve dimostrare la propria identità e presentare una domanda scritta all’autorità esecutiva del Cantone nel quale ha il proprio domicilio oppure all’UFSP.

Art. 96 Termini di cancellazione dei dati per l’identificazione delle persone

Per mantenere la congruenza all’interno del sistema d’informazione, è essenziale stabilire la durata di conservazione dei dati. Date le particolarità di determinate malattie, alcuni dati devono essere disponibili per un periodo sufficientemente lungo. Questa disposizione concretizza l’articolo 58 LEp in merito al sistema d’informazione. I dati necessari all’identificazione delle persone nel sistema

33 RS 235.11

34 RS 172.010.58

35 RS 235.1