Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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rapporti medici, perizie o documenti che accertino la ricezione già avvenuta d'indennizzi o riparazione morale.

Tuttavia, le parti non hanno solo obblighi di cooperazione, ma anche diritti di cooperazione (diritto di audizione). A questi diritti appartengono il diritto di esame degli atti, il diritto di esprimersi e il diritto di cooperare all’assunzione delle prove. Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell’onere della prova. Nel caso di decisioni favorevoli, come la presente, l’onere ricade principalmente sul richiedente. Vale il principio del libero apprezzamento delle prove.

L’articolo 12 PA elenca i mezzi di prova di cui si può servire l’autorità per l’accertamento dei fatti. I provvedimenti concernenti le prove possono essere disposti sotto forma di decisioni istruttorie. Le decisioni incidentali sulla disposizione delle prove indipendenti possono essere contestate tramite ricorso e devono sottostare ad eventuali perizie.

Possibili mezzi di prova nel procedimento di richiesta di decisione per la concessione di indennizzi a seguito di una vaccinazione sono:

− raccolta di informazioni (art. 12 lett. b PA): le informazioni delle parti possono essere raccolte in forma orale o scritta. Per le informazioni orali, l’autorità ha l’obbligo di verbalizzazione;

− sopralluogo (art. 12 lett. d PA): il dovere delle parti di sottostare a un sopralluogo può riguardare anche la persona stessa. La perizia del proprio corpo è prevista dall’articolo 12 lettera d PA. Il diritto alla cooperazione contiene anche il diritto di presentare osservazioni sul risultato della perizia;

− perizia (art. 12 lett. e PA): l’autorità può utilizzare questo mezzo di prova nel caso in cui l’analisi dei fatti richieda particolari conoscenze specialistiche. Non possono essere nominati periti le persone che appartengono all’amministrazione (collaboratori dell’UFSP), che collaborano alla preparazione delle decisioni sulla base delle loro conoscenze specifiche. Neppure i collaboratori della CFV possono svolgere l’accertamento dei fatti, poiché collaborano alla formulazione delle raccomandazioni in materia di vaccinazioni e all’elaborazione di criteri sulla valutazione dei danni in seguito alle vaccinazioni. Le perizie possono pronunciarsi anche su questioni mediche. Ai periti si possono tuttavia porre domande soltanto nell’ambito dell’accertamento e dell’apprezzamento dei fatti, ma non su questioni giuridiche. I periti vengono nominati conformemente all’articolo 58 capoverso 2 PC. Questa disposizione prevede che le parti abbiano la possibilità di presentare le loro obiezioni contro le persone che il giudice intende nominare quali periti (p. es. motivi di ricusazione). Qualora respingesse il ricorso, l’autorità dovrebbe emettere una decisione incidentale. L’autorità è inoltre tenuta a permettere alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di formulare proposte di modifica e di aggiunta. Infine, per garantire il diritto di audizione, le parti hanno la possibilità di esprimersi riguardo alle perizie e richiederne precisazioni o complementi. L’autorità non può abbandonare la perizia senza un motivo valido. Se dovessero emergere dubbi riguardo all’esattezza della perizia, allora è necessario fornire ulteriori precisazioni e complementi. Ciò avviene soprattutto nel caso di perizie complementari.

Per l’elaborazione di una perizia è prevista la possibilità da parte dell’autorità giudicante o dei periti di raccogliere ulteriori informazioni dal medico curante (o dal medico che ha emesso il certificato per i danni in seguito a una vaccinazione). Tuttavia, le informazioni affidate al medico sono sottoposte a segreto professionale (art. 321 CP). Il medico può infatti divulgare informazione solo nel caso in cui la persona che ha fatto domanda di indennizzo abbia dato il consenso (consenso della persona interessata). Questo consenso può essere tuttavia negato. L’autorità non può obbligare il richiedente d’indennizzo a sospendere il segreto professionale del medico. Nel caso in cui eventuali informazioni non si potessero ottenere altrimenti, ciò probabilmente influirà sul giudizio materiale della domanda.

La Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) deve essere coinvolta nella scelta dei periti.