Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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Svolgimento della procedura:

Art. 98 Richiedente

Chi intende far valere il diritto a un indennizzo deve presentare una domanda al DFI (cfr. art. 66 cpv. 1 LEp).

La domanda può essere presentata soltanto dalla persona che ha subito il danno o dalla sua rappresentanza legale.

Art. 99 Dati e giustificativi necessari

La domanda deve contenere tutte le informazioni e i giustificativi necessari alla valutazione. Le singole informazioni sono elencate al capoverso 1 lettere a-d. Anche se la persona che ha subito il danno rifiuta di fornire un’informazione, la domanda deve comunque essere verificata dal punto di vista materiale. Una cooperazione lacunosa può tuttavia influenzare la valutazione.

Il DFI mette a disposizione il modulo per la domanda in Internet. La persona che richiede l’indennizzo può utilizzare anche un modello diverso, a patto che siano contenute tutte le informazioni richieste (cpv. 2).

Ai sensi dell’articolo 68 capoverso 1 LEp in caso di vaccinazioni raccomandate la Confederazione e i Cantoni assumono in parti uguali i costi dell’indennizzo o della riparazione morale. In caso di vaccina-