Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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Art. 101 Collaborazione tra le autorità di esecuzione cantonali e federali
Il capoverso 1 rafforza la collaborazione tra le autorità cantonali e federali, essenziale per l’esecuzione della LEp. La collaborazione è importante soprattutto negli ambiti della preparazione, dell’informazione, dell’individuazione e della sorveglianza delle malattie, dei provvedimenti nel trasporto internazionale di viaggiatori e della collaborazione internazionale.
Ai sensi del capoverso 2, la Confederazione e i Cantoni provvedono all’adozione delle necessarie misure organizzative affinché la Svizzera possa adempiere gli obblighi a livello internazionale conformemente al Regolamento sanitario internazionale (2005) del 23 maggio 2005. A questi obblighi appartengono l’istituzione di servizi di picchetto, l’attuazione degli obblighi di dichiarazione e informazione e altri provvedimenti.
Art. 102 Rapporto
Il rapporto dei Cantoni previsto dall’articolo 102 è importante per l’esercizio del controllo e del coordinamento (art. 77 LEp), per l’esecuzione della legge e per il coordinamento dei provvedimenti cantonali in materia di malattie trasmissibili. Questi rapporti non si concentrano sulla trasmissione di dati richiesti nell’ambito dell’obbligo di dichiarazione, ma sulla trasmissione all’UFSP da parte delle autorità cantonali di informazioni concernenti la situazione generale in riferimento alle malattie trasmissibili e i relativi dati statistici. Inoltre, le autorità cantonali devono informare la Confederazione riguardo allo stato di attuazione degli obiettivi e delle strategie nazionali, nonché dei programmi nazionali. Sulla base dei rapporti dei Cantoni, la Confederazione può quindi decidere se sia necessario adottare eventuali provvedimenti su scala nazionale (p. es. l’adeguamento di raccomandazioni, strategie o programmi).
Il periodo di tempo a cui fanno riferimento i rapporti è di quattro anni.
2.7.2 Capitolo 2: Confederazione
Art. 103 Compiti dell’UFSP
Secondo il capoverso 1, l’UFSP sorveglia l’osservanza del divieto di trapianto di dura madre di origine umana di cui all’articolo 27 capoverso 4 (lett. a), dell’obbligo di autorizzazione per la vaccinazione contro la febbre gialla secondo l’articolo 42 (lett. b) e dell’obbligo della preparazione aziendale di cui agli articoli 55 e 56 (lett. c). L’UFSP deve controllare che i Porti Renani Svizzeri e gli esercenti di aeroporti con traffico di linea e charter internazionale approntino le capacità aziendali e di personale necessarie all’attuazione dei provvedimenti nell’ambito del trasporto internazionale di persone. Se dovesse essere necessario, l’UFSP può trasferire i compiti ai Cantoni secondo il capoverso 1 senza obbligo di indennizzo da parte della Confederazione (cpv. 2).
Art. 104 Collaborazione dell’UFSP con altre autorità
L’articolo 104 disciplina la collaborazione con altre autorità federali. Su richiesta esplicita delle altre autorità, l’UFSP è tenuto a collaborare con altre competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni nella sorveglianza delle malattie trasmissibili provenienti da animali o alimenti oppure trasmesse da vettori nonché nella prescrizione di provvedimenti (cpv. 1). Questa disposizione rispecchia la prassi consolidata e deve essere attuata anche in futuro.
Il capoverso 2 rappresenta un caso particolare: secondo l’articolo 41 capoverso 4 LEp, l’UFSP può vietare provvisoriamente di lasciare la Svizzera a persone malate, sospette malate, contagiate, sospette contagiate o che espellono agenti patogeni. Un divieto di espatrio deve comunque essere considerato solo come ultima ratio, per esempio nel caso in cui la Svizzera risulti essere l’unico luogo in Europa in cui è presente una malattia trasmissibile sconosciuta o particolarmente pericolosa. Se si rende necessario un divieto di espatrio provvisorio di questo tipo, l’UFSP deve informare l’UFM sul