Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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zioni obbligatorie, ai sensi del capoverso 2, il finanziamento dipende da chi ha dichiarato obbligatoria la vaccinazione, se la Confederazione o un Cantone.
2.7 7. Titolo settimo: Esecuzione
2.7.1 Capitolo 1: Cantoni
Art. 100 Compiti delle autorità esecutive cantonali
Generalmente i Cantoni sono competenti dei compiti esecutivi della LEp e della presente ordinanza, purché la competenza non spetti alla Confederazione (cfr. art. 75LEp).
I singoli compiti esecutivi dei Cantoni vengono stabiliti nella LEp e nella presente ordinanza in diverse disposizioni. In aggiunta a questi compiti esecutivi concreti i Cantoni vengono obbligati nella presente disposizione a sorvegliare l’osservanza di doveri concreti da parte di terzi. I singoli compiti sono elencati al capoverso 1. La responsabilità per l’osservanza dell’obbligo di dichiarazione (lett. a), della procedura di sterilizzazione (lett. b) e dell’elenco delle priorità (lett. d) corrisponde al diritto vigente. L’ordinanza sulla dichiarazione e l’ordinanza sulla pandemia d’influenza contengono già oggi compiti di sorveglianza. La sorveglianza dei provvedimenti di prevenzione (lett. c) e dei provvedimenti igienici (lett. e), invece, è una novità.
Capoverso 2: la nuova LEp non prevede alcuna modifica sostanziale per quanto riguarda la divisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. I Cantoni rimangono responsabili della maggior parte dei provvedimenti, come per esempio dei provvedimenti nei confronti di singole persone, i provvedimenti nei confronti della popolazione, delle indagini epidemiologiche, della disinfezione e disinfestazione, ecc. In determinati ambiti, la Confederazione si assume la responsabilità dell’esecuzione, per esempio nell’ambito dell’informazione, dell’entrata e uscita dal Paese, dell’approvvigionamento con agenti terapeutici e del trasporto internazionale di merci. Attraverso questa divisione dei compiti, viene rispettato il principio di sussidiarietà. Nella LEp attualmente in vigore è prevista una gestione delle crisi a due livelli, ovvero una in caso di situazioni normali e una in caso di circostanze straordinarie (art. 10 LEp). Nella nuova legge viene inserito un nuovo modello di escalation tripartito che, oltre alla situazione normale (courant normal), prevede una distinzione tra situazione particolare e situazione straordinaria (art. 6 e 7 LEp). In tutti questi casi l’esecuzione dei provvedimenti rimane compito dei Cantoni. Come finora, nelle situazioni particolari e straordinarie, la Confederazione ha il potere di ordinare provvedimenti complementari. Il capoverso 2 precisa così il principio già esistente nella legge e nelle ordinanze attualmente in vigore. I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale ai sensi degli articoli 6 e 7 LEp per le situazioni particolari e straordinarie, a meno che non adotti altre disposizioni. La legge non disciplina esplicitamente la ripartizione dei costi quando la Confederazione è tenuta a emanare provvedimenti di portata nazionale che normalmente sarebbero prescritti dai Cantoni (art. 6 e 7 LEp). Una norma esplicita in questi settori non è né necessaria né usuale. Per quanto riguarda i provvedimenti motivati da ragioni di polizia sanitaria ordinati dalla Confederazione ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione federale in questi casi, di fatto i Cantoni dovranno continuare ad assumersi interamente i costi di esecuzione sulla base dell’articolo 46 capoverso 1 della Costituzione federale. In questi casi la Confederazione non deve fondamentalmente risarcire niente ai Cantoni anche sulla base del diritto e della prassi vigente.
La definizione della struttura dettagliata dei rapporti tra i diversi organi d’esecuzione è compito dei Cantoni. L’adeguata esecuzione delle norme in materia di epidemie prevede che i Cantoni designino le autorità che, negli ambiti delle competenze cantonali, sono responsabili dell’esecuzione della legge sulle epidemie e della presente ordinanza (cpv. 3). In diversi punti, la legge cita le «autorità cantonali competenti». È compito dei Cantoni designare le autorità che dispongono i provvedimenti previsti dalla legislazione federale, per esempio i medici cantonali o il dipartimento di sanità.