Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo

tipo e sulla durata dei provvedimenti. Ciò potrebbe succedere nel caso in cui il divieto di lasciare il Paese sia in contrasto con l’esecuzione di una disposizione di espulsione. Lo scambio d'informazioni concernenti il divieto di espatrio tra UFSP, UFM e autorità cantonali può risultare dunque fondamentale in situazioni eccezionali.

2.8 Titolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 105 Aggiornamento degli allegati

In vista di eventuali sviluppi per quanto riguarda la documentazione in ambito internazionale, il DFI, come nel caso di altre leggi concernenti la salute, ha la competenza di adeguare e aggiornare gli allegati 1 e 2 di questa ordinanza in base agli sviluppi tecnici o internazionali.

Art. 106 Abrogazione di altri atti normativi

Con la legge sulle epidemie e le relative ordinanze, la legislazione in materia di epidemie è ristrutturata. Gli attuali atti normativi, a patto che ciò sia effettivamente giustificato, saranno integrati. Le ordinanze esistenti possono dunque essere abrogate (cfr. allegato 3).

Art. 107 Disposizioni transitorie

I medici cantonali che, ai sensi del diritto previgente esercitavano la loro professione, rimangono autorizzati a farlo senza i titoli previsti dall’articolo 75 capoverso 1 (cpv. 1). In questo modo si garantisce la continuità e si tiene conto dell’autonomia organizzativa cantonale.

Capoverso 2: le autorizzazioni alla somministrazione di vaccinazioni contro la febbre gialla previste già prima dell’entrata in vigore della LEp rimangono valide fino alla scadenza. Ciò significa che i trattamenti cominciati sulla base della precedente legge o ordinanza saranno continuati anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge, senza che sia necessaria un’altra procedura di autorizzazione o un adeguamento alle nuove prescrizioni legali. Le autorizzazioni rimangono valide fino a massimo due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 108 Entrata in vigore

L’ordinanza entrera in vigore 1° gennaio 2016.