Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine

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3. Osservazioni per le quali il processo si limita a dichiarare un referto positivo delle analisi di laboratorio. La dichiarazione avviene per sorvegliare la situazione epidemiologica e riconoscere la comparsa della malattia.

4. Osservazioni per le quali il processo si limita a dichiarare un «Aumento delle osservazioni oppure osservazione straordinaria». Queste dichiarazioni sono trasmesse come dichiarazioni collettive separate ed eventualmente chiarite individualmente. La dichiarazione avviene per riconoscere tempestivamente la comparsa di nuove malattie o di sottotipi di agenti patogeni o per un eventuale intervento delle autorità sanitarie in caso di comparsa della malattia, in particolare in istituzioni con persone da proteggere, come asili nido, strutture di custodia diurna, case di riposo o in ambito carcerario e in caso di pericoli di altro genere per la sanità pubblica.

Per rilevare i dati che documentano il decorso di una malattia trasmissibile o non ancora noti al momento della prima dichiarazione, i processi di cui ai punti 1 e 2 possono essere corredati di una dichiarazione complementare sui referti clinici, anche per un periodo di tempo limitato.

Nuovo processo di dichiarazione:

Processo standard 1: Dichiarazione sui Dichiarazione sui referti referti clinici delle analisi di laboratorio Dichiarazione complementare sui referti clinici Processo standard 2: Dichiarazione sui referti Dichiarazione sui delle analisi di referti clinici laboratorio Dichiarazione complementare sui referti clinici Processo standard 3: Dichiarazione sui referti delle analisi di laboratorio Processo standard 4: Dichiarazione di un aumento delle osservazioni o di un’osservazione straordinaria