Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 82 pagine
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4 Spiegazioni riguardanti l’ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relativamente alle malattie trasmissibili dell’essere umano
4.1 Situazione iniziale
La presente ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relativamente alle malattie trasmissibili riprende sostanzialmente i contenuti della vigente ordinanza del DFI del 13 gennaio 199945 concernente le dichiarazioni di medici e laboratori. I processi di dichiarazione e gli allegati sono stati tuttavia riformulati. Dal punto di vista pratico, gli allegati dell’ordinanza in vigore non erano più conformi alle esigenze attuali. Dal punto di vista giuridico, non era inoltre soddisfacente che gli adeguamenti fossero relativamente dettagliati e dunque ogni volta fosse necessario sostituire integralmente gli allegati. Spesso non era chiaro quali contenuti erano stati adeguati con le diverse modifiche annuali. La nuova forma tabellare mira a eliminare queste lacune. Le tabelle sono in ordine alfabetico (a seconda dell’osservazione e dell’agente patogeno) e disciplinano dettagliatamente quali informazioni devono essere dichiarate dalle persone e dalle istituzioni soggette all’obbligo di dichiarazione.
La nuova concezione dei contenuti delle dichiarazioni (cfr. spiegazioni relative all’ordinanza sulle epidemie n. 2.2.2) si ripercuote anche sulla presente ordinanza del DFI concernente le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione relativamente alle malattie trasmissibili dell’essere umano. Alla base del sistema di dichiarazione attualmente in vigore vi è il seguente processo di dichiarazione: il medico fa una prima dichiarazione medica (dichiarazione iniziale). Una volta avvenuta la prima dichiarazione del medico o del laboratorio, il medico cantonale chiede di fare una dichiarazione complementare. Attualmente la dichiarazione medica iniziale contiene solo poche indicazioni; i contenuti principali della dichiarazione figurano in quella complementare. La nuova ordinanza del DFI prevede che i contenuti essenziali dell’attuale dichiarazione complementare siano ripresi nella dichiarazione sui referti clinici. A causa di ciò in futuro sarà necessaria una dichiarazione complementare sui referti clinici solo per poche osservazioni. Inoltre, sono responsabili della dichiarazione solamente i medici curanti o responsabili della diagnosi e gli ospedali. L’invito esplicito a dichiarare i referti clinici viene meno in buona parte. Rimane solamente per poche malattie per le quali i referti di laboratorio ripetuti porterebbero a molteplici dichiarazioni sui referti clinici già registrati nel sistema informatico, come per esempio per l’epatite B o C o la sifilide. Il ruolo dei medici cantonali si limita ora in buona parte a sollecitare l’obbligo di dichiarazione (cfr. art. 12 LEp) nel caso in cui le dichiarazioni o le dichiarazioni complementari non giungano per tempo. Con questo cambiamento si vuole sgravare e semplificare il sistema di dichiarazione.
In merito alle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione si distingueranno quattro processi standard.
1. Osservazioni per le quali il processo inizia con la dichiarazione di un referto clinico, seguito da una dichiarazione sui referti delle analisi di laboratorio. La dichiarazione avviene in vista di misure urgenti per le persone e gli ambienti interessati.
2. Osservazioni per le quali il processo inizia con la dichiarazione di un referto positivo delle analisi di laboratorio, seguito da una dichiarazione sui referti clinici. La dichiarazione avviene per sorvegliare la situazione epidemiologica e rilevare i dati che consentono ai Cantoni di adottare misure o che servono per elaborare e valutare i programmi, le strategie e le raccomandazioni nazionali. In casi eccezionali è possibile evitare di rilevare il referto dell’analisi di laboratorio.