Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine

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2. il numero dei pazienti interessati,

3. la probabile via d’infezione e le indicazioni sul rischio d’infezione,

4. la data delle singole diagnosi,

5. i provvedimenti adottati,

6. il nome e l’indirizzo della struttura interessata;

c. i dati di contatto del medico o dell’ospedale o dell’istituzione pubblica o privata del settore sanitario.

I Cantoni GL e GR, esprimendo pareri identici, approvano esplicitamente il recepimento nell’ordinanza dei sistemi di dichiarazione finora facoltativi anresis.ch e Swissnoso e l’eventuale futura possibilità di dichiarare obbligatori altri programmi.

Considerato il notevole onere della dichiarazione, il Cantone AG nutre dei dubbi sulla disciplina seguita nelle dichiarazioni e di conseguenza sull’attendibilità dei dati. Il Cantone VD chiede di riferire esplicitamente il titolo dell’articolo alle infezioni associate alle cure. ZH e SGPG vorrebbero che non solo i referti epidemiologici associati alle cure, ma qualsiasi aumento di referti epidemiologici sia soggetto all’obbligo di dichiarazione.

Lettera a

Il Cantone FR fa notare che la differenza tra le lettere a e b non è chiara: infatti nella prima si parla di «infezioni associate alle cure» e nella seconda di «epidemie di infezioni associate alle cure». Non si capisce inoltre come mai alla lettera a non siano richiesti come alla lettera b i provvedimenti adottati e il nome e l’indirizzo della struttura interessata e nemmeno quale agente patogeno, a chi e in quale momento debba essere dichiarato. H+ chiede di utilizzare la nozione «infezioni associate all’assistenza sanitaria» (Healthcare nell’originale tedesco) invece di «infezioni associate alle cure» e di precisare che non vanno dichiarate solo le infezioni ma anche le colonizzazioni da germi multiresistenti. Anche la SSIO, l'USB e Swissnoso chiedono l’utilizzo della stessa terminologia e avanzano una proposta di formulazione identica.

Lettera b

Il Cantone FR, la SSIO, l'USB e Swissnoso ripetono quanto affermato alla lettera a. Il Cantone VS desidera che sia precisata la natura dei referti delle analisi (referti delle analisi di laboratorio o referti delle analisi epidemiologiche).

Lettera c

Il Cantone FR propone di nominare interlocutori concreti per gli ospedali e le istituzioni in modo da semplificare i contatti (proposta di riformulazione).

Art. 10 Regolamentazioni specifiche del DFI

1 Il DFI stabilisce le singole osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione e per ogni os-

servazione il contenuto della dichiarazione, i criteri, i termini, le modalità di dichiarazione e le modalità di trasmissione della dichiarazione.

2 Disciplina per quali osservazioni:

a. siano necessarie indicazioni per identificare le persone affinché possano essere presi i provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33-38 LEp;

b. debbano essere inviati campioni e risultati delle analisi ai laboratori designati dall’UFSP (artt. 24-25);

c. debbano essere dichiarati sia i risultati positivi sia i risultati negativi delle analisi.

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