Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/103: Ordinanze della nuova legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) · 78 pagine
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Capoverso 1
Il Cantone TG auspica che le dichiarazioni siano inoltrate non solo all‘UFSP ma anche agli stati maggiori di condotta cantonali.
Capoverso 2
Il Cantone FR chiede di aggiungere anche gli organi della protezione civile e le istituzioni del sistema sanitario.
Art. 14 Informazioni concernenti le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione
1 Chiunque sia soggetto all’obbligo di dichiarazione deve, su richiesta, fornire al medico can-
tonale e all’UFSP informazioni concernenti le osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione. L’UFSP e i medici cantonali assicurano il reciproco scambio di informazioni.
2 Per un rilevamento più preciso delle osservazioni l’UFSP può incaricare i laboratori di fornire
a chi è soggetto all’obbligo di dichiarazione uno speciale modulo relativo al referto clinico con il risultato dell’analisi.
3 Gli ospedali, altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario e gli esercenti di aero-
porti e di impianti portuali designano un interlocutore che coordini le informazioni all’interno dell’istituzione o dell’azienda.
Capoverso 2
Il Cantone FR chiede di descrivere meglio le situazioni in questione.
Capoverso 3
3 Cantoni (GE, JU und NE) propongono, attraverso prese di posizione identiche, che l’interlocutore sia responsabile della qualità delle dichiarazioni presentate al medico cantonale. Il Cantone FR chiede di precisare meglio sia i compiti e i doveri dell’interlocutore sia le modalità di comunicazione tra l’interlocutore e le autorità sanitarie cantonali.
Art. 15 Informazione concernente i provvedimenti adottati dalle autorità
1 I medici cantonali informano l’UFSP in merito ai provvedimenti adottati dalle autorità di cui
agli articoli 33-38 e 40 LEp.
2 Verificano l’attuazione dei provvedimenti. Medici, ospedali, altre istituzioni pubbliche o priva-
te del settore sanitario, laboratori, esercenti di aeroporti e di impianti portuali sono tenuti a fornire loro le informazioni. Informano l’UFSP sullo stato dell’attuazione.
Capoverso 1
4 Cantoni (BS, FR, NW, SH) ritengono eccessivo dover informare in merito a tutti i provvedimenti e propongono di limitarsi agli eventi o ai provvedimenti di portata nazionale.
Capoverso 2
Il Cantone BS chiede di estendere l’obbligo di informazione alle altre persone e istituzioni che dovrebbero essere coinvolte nell’esecuzione dei provvedimenti e suggerisce una diversa formulazione. FR, SO e SGPG ritengono che un obbligo generale di informazione nei confronti dell’UFSP sia sproporzionato e domandano di circoscriverlo a eventi di portata nazionale.
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